School bonus in compensazione per le società
Il settore dell’istruzione è, ormai da tempo, diventato la prima fonte di agevolazioni fiscali per i contribuenti italiani che potranno beneficiare non solo della detrazione Irpef del 19% delle spese di istruzione, sia universitaria che non, e dei canoni di locazione per gli studenti universitari fuori sede, ma anche di un credito d’imposta, cosiddetto school bonus, pari al 65% (per il 2017) per le erogazioni liberali in denaro in favore di qualsiasi istituto del sistema nazionale di istruzione, al fine di potenziarne e migliorarne l’occupabilità da parte degli studenti.
La detrazione Irpef del 19% nell’ambito dell’istruzione (ex articolo 15 Tuir), quindi, interesserà i contribuenti che hanno sostenuto spese per la frequenza:
•di asili nido nel limite annuale di 632 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico, in tale caso, però, è necessario non aver richiesto e beneficiato del cosiddetto “bonus asilo nido” (ex articolo 1, comma 355, della legge 232/2016) in base al quale è riconosciuto ai genitori di bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, iscritti presso tali strutture, un contributo annuale di mille euro erogato in 11 mensilità purché in possesso dei requisiti individuati nella Circolare Inps 88/2017;
•di scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado (elementari, medie e superiori) nel limite annuale, per il 2017, di 717 euro (ammontare innalzato dalla Legge di Bilancio 2017);
•di università senza alcun limite di spesa nel caso sia statale, viceversa bisognerà far riferimento alle soglie individuate con il Dm 28 dicembre 2017, che variano in base alla facoltà ed area geografica in cui è localizzato l’istituto.
Della medesima agevolazione beneficeranno anche i contribuenti che hanno sostenuto spese per le iscrizioni presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati, il cui limite annuale è pari a quello previsto:
•per l’istruzione di secondo grado nel caso in cui i corsi sono istituiti secondo l’ordinamento antecedente il Dpr 212/2005;
•per l’istruzione universitaria nel caso in cui i corsi sono istituiti secondo l’ordinamento successivo al Dpr 212/2005 (circolare 7/E/2018).
Per gli studenti universitari cosiddetti fuori sede, è prevista un’ulteriore detrazione del 19%, relativa alle spese sostenute per i canoni di locazione dell’immobile in cui lo studente dimora al fine di poter frequentare l’università (il cui contratto è stato stipulato ai sensi della legge 431/1998), nel limite di 2.633 euro annui.
In linea generale, il beneficio compete solo se:
•l’immobile è situato nel Comune in cui ha sede l’Università, o in Comuni limitrofi;
•l’istituto è ubicato in una provincia diversa e distante almeno 100 chilometri dal luogo in cui lo studente risiede.
Quest’ultima condizione, però, viene meno per i periodi di imposta 2017 e 2018, in quanto l’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies.01 ha previsto che la detrazione è usufruibile anche nel caso in cui l’Università è ubicata nella stessa provincia di residenza dello studente e ha ridotto a 50 chilometri la distanza per gli studenti residenti nelle zone montane o disagiate.
Alle precedenti detrazioni, si affianca un credito d’imposta, cosiddetto school bonus, introdotto dall’articolo 1, comma, 145 e successivi della legge 107/2015 pari al 65% per il 2017 delle erogazioni liberali in denaro devolute a favore di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, sia pubblici che paritari, nel limite massimo di 100mila euro, volti a:
•realizzazione di nuove strutture scolastiche;
•manutenzione e potenziamento delle strutture esistenti;
•miglioramento dell’occupabilità degli studenti.
A differenza delle precedenti agevolazioni, questo credito è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano l’erogazione, sia che siano persone fisiche che giuridiche, ed è utilizzato:
•dalle persone fisiche ed enti non commerciali direttamente nella dichiarazione dei redditi;
•dai contribuenti operanti in regime d’impresa in diretta compensazione nel modello F24 a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione.
Per i primi tre anni il credito è utilizzabile nel limite di un terzo, ma la quota annuale non utilizzata potrà essere portata in avanti nei periodi di imposta successivi senza limiti temporali né di utilizzo.