Scissione parziale proporzionale, niente abuso con la divisione delle attività
La scissione proporzionale di rami immobiliari non è elusiva. L’ulteriore conferma di un principio ormai consolidato viene dalla risposta ad interpello 65/2018 resa dall’agenzia delle Entrate in data 8 novembre 2018 ( clicca qui per consultarla ). Il trasferimento in neutralità fiscale degli immobili dalla società scissa alle beneficiarie non può generare alcun vantaggio fiscale indebito, poiché i plusvalori latenti degli assets verranno ordinariamente tassati da parte delle aventi causa se e quando essi verranno ceduti a terzi, fuoriuscendo dal regime dell’impresa.
L’immobiliare con soci due persone fisiche
Nella risposta 65, le Entrate affrontano il caso di una società immobiliare con soci due persone fisiche, la quale dà corso a una scissione parziale proporzionale assegnando a diverse società distinti complessi immobiliari gestiti o concessi in locazione, ovvero oggetto di costruzione per la vendita.
L’istante precisa che in alcune società beneficiarie entreranno nuovi soci (attraverso una ricapitalizzazione), senza però che il controllo di tali società venga trasferito da chi attualmente lo detiene.
Nessun vantaggio fiscale indebito
Le Entrate, dopo aver incidentalmente precisato che per la ricostituzione delle riserve di rivalutazione in sospensione di imposta occorre applicare la percentuale al comma 4 dell’articolo 172 del Tuir (rapporto tra patrimoni netti contabili trasferiti e rimasti) e non il rapporto tra i valori dei beni a suo tempo rivalutati e ora trasferiti, conferma quanto già affermato in precedenti risposte e cioè che l’operazione non presenta alcun vantaggio fiscale indebito.
La scissione, infatti, se da un lato non produce alcuna tassazione in sede di assegnazione dei beni dalla scissa alle beneficiarie, al tempo stesso lascia invariato costo fiscale dei beni. Conseguentemente i beni medesimi sconteranno le ordinarie imposte sul reddito al momento della loro successiva uscita dal patrimonio delle società beneficiarie, senza alcun salto di imposta.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 65/2018