Contabilità

Scissione proporzionale anche con percentuali diverse

di Alessandro Germani

La risposta 21/2018 dell’agenzia delle Entrate del 3 ottobre scorso ( clicca qui per consultarla ) si fa particolarmente apprezzare perché ribadisce la liceità di una scissione parziale proporzionale finalizzata ad una riorganizzazione aziendale in presenza di percentuali differenti dei soci fra la scissa e la beneficiaria. Vediamola in dettaglio.

Le società oggetto di scissione appartengono alle stesse quattro persone fisiche. La scissa opera nell’ambito dell’impiantistica, detenendo anche un ramo immobiliare formato da immobili strumentali e civili, mentre la beneficiaria è la classica immobiliare di famiglia. L’operazione viene effettuata allo scopo di attribuire il comparto immobiliare alla beneficiaria, consentendo in tal modo di separare:

•da un lato le entità consentendo di addivenire ad una più agevole intellegibilità del bilancio della scissa operante nel suo core business

•dall’altro anche il rischio intrinseco visto che il business dell’impiantistica è più rischioso rispetto al comparto immobiliare, addivenendo così ad una forma di protezione patrimoniale dei beni che compongono il ramo d’azienda (immobiliare) oggetto di scissione.

Va detto che il primo aspetto presenta vantaggi apprezzabili ben oltre il giudizio che possono dare le banche nell’ambito degli affidamenti, in quanto spesso gli stessi terzi (industriali o fondi di private equity) interessati ad un’acquisizione prediligono intervenire nel core business a scapito della componente immobiliare, che a quel punto deve essere necessariamente separata.

L’agenzia ha confermato la presenza delle ragioni economiche dell’operazione sotto il profilo sia delle imposte dirette sia delle indirette. Quanto al primo aspetto ciò comporta la neutralità fiscale dell’operazione ai sensi dell’art. 173 del TUIR, quanto al secondo l’assoggettamento ad imposta di registro in misura fissa.

L’aumento di capitale della beneficiaria necessario ad accogliere il ramo della scissa viene effettuato in base al rapporto fra i valori effettivi del ramo scisso e della beneficiaria, mentre le riserve in sospensione d’imposta della scissa saranno ricostituite in capo alla beneficiaria in proporzione al rapporto fra il valore contabile del patrimonio assegnato alla beneficiaria e quello che residua in capo alla scissa.

Nell’istanza i soci hanno chiarito l’intenzione di non cedere nel breve le partecipazioni nelle due società, sebbene sotto questo profilo vi sia stata l’importante apertura fornita dall’Agenzia con la risoluzione n. 97/E/17 che ha dichiarato tali cessioni non elusive, motivo per cui la successiva cessione di partecipazioni a seguito di una scissione proporzionale risulta ormai perfettamente lecita.

Nella recente risposta n. 21/18 la scissione è considerata proporzionale sebbene gli stessi soci della scissa e della beneficiaria detengano partecipazioni nelle predette società con diverse percentuali, in quanto la ripartizione proporzionale avviene in tutti i casi in cui a ciascun socio della scissa sono attribuite partecipazioni di ciascuna beneficiaria in proporzione alla propria quota di partecipazione (OIC 4).

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