Diritto

Scissioni proporzionali, dalle regole fiscali una conferma a controlli solo di legittmità

È un’operazione che non dà luogo né al realizzo né alla distribuzione di plusvalenze e minusvalenze

di Agnese Menghi

Tra le operazioni straordinarie la scissione proporzionale, sia essa totale che parziale, svolge un ruolo importante specialmente nelle ipotesi in cui è previsto un futuro subentro di un fondo di investimento nella compagine sociale. Il ruolo del collegio sindacale in queste operazioni non cambia, in quanto è tenuto a vigilare sull’osservanza da parte dell’organo amministrativo delle norme di legge e di statuto. Le norme di comportamento redatte dal Cndcec (10.4) confermano, quindi, che l’organo è tenuto ad un controllo di legittimità e non sul merito delle scelte operate dalla governance societaria. Tale assunto è supportato anche dalla normativa fiscale che sancisce, indipendentemente dalla proporzionalità, il principio di neutralità fiscale per questa tipologia di operazione.
Infatti, nella prassi aziendale è consuetudine ricorrere alla scissione proporzionale qualora una società “operativa” detenga in bilancio anche immobili (ancor più se non strettamente strumentali all’attività), operando uno spin-off immobiliare dalla parte operativa (commerciale/industriale).
Il ricorso a questa specifica operazione consente di conseguire un duplice obiettivo. Il primo, valevole per qualsiasi scissione proporzionale, prevede il mantenimento, in capo ai soci della scissa, della stessa partecipazione anche se in riferimento alla società beneficiaria. Il secondo obiettivo, invece, è riferito ad un successivo ingresso tra i soci di fondi di investimento che generalmente non sono interessati dalla parte immobiliare o tendono a non attribuire ad essa alcun valore.
La scissione proporzionale avviene, inoltre, in continuità dei valori contabili (articoli 2504-bis e 2506-quater Codice civile) e in neutralità fiscale (articolo 173 Tuir). La natura non realizzativa dell’operazione avvalla, non potendo entrare nelle scelte gestionali degli amministratori, la tipologia di controllo circoscritto alla sola legittimità che deve operare il collegio sindacale, considerato che non vi è emersione di plusvalenze/minusvalenze contabili né di basi imponibili dal punto di vista fiscale.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 173 stabilisce che «la scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento».
Si consideri anche che, come sancito dal comma 3 dell’articolo 2506-ter Codice civile, è previsto l’esonero dall’obbligo di redazione e di allegazione all’atto della situazione patrimoniale e delle relazioni dell’organo di amministrazione e degli esperti nei casi in cui la scissione avviene tramite la costituzione di nuove società e sia previsto il criterio di attribuzione delle quote o di azioni proporzionale alla quota di partecipazione originaria.
In definitiva, pertanto, non potendo il collegio entrare nel merito delle scelte gestorie operate dagli amministratori, dovrà esclusivamente limitarsi a verificare:

- la completezza e la conformità alla legge dei contenuti dei documenti obbligatori, previsti dalla legge e dallo statuto nonché dal il rispetto delle norme sul deposito e la pubblicazione degli atti nel procedimento;

- la completezza dell’atto di scissione e la sua concordanza con il progetto e con la delibera assembleare di approvazione; la correttezza degli atti posti in essere ad esecuzione della fusione o della scissione e, in particolare, dell’assegnazione di azioni o di quote.

Quindi, nel caso ad esempio di scissione proporzionale che per natura non altera la posizione soggettiva dei soci della scissa e della beneficiaria in continuità dei valori patrimoniali perché eseguita nel rispetto del citato principio tributario della neutralità il dovere dell’organo di controllo dovrà limitarsi alla legittimità delle operazioni poste in essere a tutela dei soci e dei terzi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©