Contabilità

Scissioni, test di vitalità sul compendio trasferito

La circolare 31/E spiega che non occorre che l’oggetto dell’operazione sia un intero ramo di azienda. Se si cede un solo asset contano plusvalori latenti e «assorbimento» fiscale

di Alessandro Germani

Nelle scissioni il test di vitalità va condotto in relazione alla scissa con riferimento al compendio aziendale che essa trasferisce alla beneficiaria. O, se si tratta di un singolo asset, in base alla presenza di plusvalori latenti e alla capacità di assorbire in futuro le posizioni fiscali. È l’importante chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate con la circolare 31/E del 1° agosto.

Nelle operazioni di scissione, come nelle fusioni a cui le scissioni fanno espresso richiamo, sono poste limitazioni alla compensazione intersoggettiva delle posizioni fiscali (su perdite, interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti ex articolo 96 comma 5 del Tuir ed eccedenze Ace). La logica è quella di evitare il cosiddetto commercio delle bare fiscali, cioè che l’operazione straordinaria sia posta in essere al solo fine di sfruttare queste posizioni. Queste ultime possono essere portate in diminuzione del reddito dell’avente causa (la beneficiaria della scissione o l’incorporante/risultante della fusione):

● nel limite del patrimonio netto della società che riporta le perdite, quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ex articolo 2501-quater del Codice civile, senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa (equity test);

● se dal conto economico della società le cui perdite sono oggetto di riporto, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, ex articolo 2425 del Codice civile, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori (test di vitalità).

La circolare 9/E/10 era intervenuta su fusioni e scissioni chiarendo, per queste ultime, che le limitazioni non valevano né per la scissa (risoluzione 168/E/09) né per la beneficiaria neocostituita, casistiche per le quali il rischio di tale compensazione non può esservi. Viceversa, in caso di beneficiaria preesistente i test vanno fatti.

Ma è in relazione al test della scissa che l’odierno chiarimento si fa apprezzare, partendo dall’assunto che si può trasferire sia un ramo aziendale sia alcuni asset. Così si ribadisce, stavolta direttamente in una circolare, che oggetto di scissione può essere anche un singolo asset o un compendio che non si qualifica come ramo d’azienda. Guardando alla scissa:

● se questa trasferisce un ramo d’azienda il vitality test andrà fatto su quest’ultimo

● se trasferisce beni, bisogna ricorrere a criteri alternativi, come i plusvalori latenti, in grado di confermare la vitalità nonché la capacità di riassorbire in futuro le posizioni fiscali trasferite.

D’altronde, sul test per le operazioni di fusione, le Entrate già con la risposta n. 253 del 10 maggio scorso avevano mostrato apprezzamento per la capacità di assorbire le perdite come indice di vitalità.

La circolare di ieri lascia ampia libertà al contribuente per individuare criteri alternativi di vitalità che tengano conto delle caratteristiche dei beni trasferiti. Per tali aspetti i chiarimenti della circolare 9/E/10 si intendono superati. In base poi allo Statuto del contribuente, si invitano le strutture competenti a valutare la sussistenza delle condizioni per escludere l’applicazione delle sanzioni ai dei contribuenti che si siano conformati alla circolare 9/E.

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