Controlli e liti

Scommese, l’avviso sull’imposta unica non vale per l’Irpef

di Angelo D’Ugo e Davide Cagnoni

In tema di attività di raccolta scommesse, è illegittimo l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi fondato sull’applicazione congiunta dell’articolo 39, comma 1, lettera c) del Dpr 600/1973 e dell’articolo 1, comma 67 della legge 220/2010 (legge di Stabilità 2011) in materia di accertamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, in caso di cessazione dell’attività d'impresa e di sequestro dei terminali di gioco. Sono queste le conclusioni della Ctr Puglia 2276/7/2017 (presidente Dima, relatore Nitti).

La Commissione ha rigettato l’appello proposto dalla direzione provinciale dell’agenzia delle Entrate di Bari, condannandola alla rifusione delle spese, contro la sentenza di primo grado della Ctp di Bari con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente.

La vicenda giudiziaria scaturiva da un avviso di accertamento per l’anno 2009 avente a oggetto un maggior reddito d’impresa ai fini Irpef contestato al gestore di un’attività di raccolta di scommesse. Il controllo, tra l’altro, si fonda sul meccanismo presuntivo previsto dal comma 67 dell’articolo 1 della legge 220/2010, secondo cui la base imponibile sottratta accertata ai fini dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (prevista dal Dlgs 504/1998) è posta a base degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap nei confronti del soggetto verso cui è stata avviata l’azione di controllo.

A questo scopo, infatti, è previsto che l’agenzia delle Dogane e la Guardia di finanza comunichino alle Entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell’imposta unica, in modo che gli uffici del Fisco possano procedere agli accertamenti di propria spettanza.

A parere dei giudici di secondo grado, tuttavia, in questi casi non vi può essere alcun automatismo tra le due fattispecie di accertamento. Pertanto, nella difesa contro l’atto notificato ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, il contribuente ha piena facoltà di addurre fatti e documenti finalizzati a superare la presunzione semplice introdotta dalla legge di Stabilità 2011.

Nel caso specifico, posto che la stessa agenzia delle Entrate non aveva in alcun modo contestato che la presunzione debba considerarsi semplice e non assoluta, il contribuente ha dimostrato che nel periodo d’imposta oggetto di accertamento aveva subito il sequestro delle apparecchiature che costituivano le immobilizzazioni materiali attraverso le quali veniva esercitata l’attività, e che pertanto aveva cessato l’attività d’impresa.

Per questo motivo, i giudici della Ctr, confermando quanto già stabilito nella sentenza di primo grado, hanno ribadito che in assenza di altri elementi a supporto dell’accertamento operato dall’ufficio, le motivazioni addotte dal contribuente risultavano idonee a dimostrare che nel periodo d’imposta non fosse stata svolta l’attività di raccolta di scommesse o, comunque, una qualsiasi attività d’impresa da parte dell’azienda. Pertanto, le maggiori imposte accertate risultavano non dovute.

Ctr Puglia 2276/7/2017

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