Controlli e liti

Scomputo delle perdite a due velocità in caso di accertamento

di Michele Brusaterra


In caso di accertamento lo scomputo, dal maggior reddito accertato, delle perdite prodotte dal contribuente è a due velocità: per quelle di periodo, è automatico, mentre per quelle pregresse lo scomputo può avvenire solo a seguito di espressa richiesta fatta dal contribuente.
Questo è quello che ricorda la circolare 15/E dell'agenzia delle Entrate emanata il 28 aprile 2017, che ha fatto il punto su alcune delle novità introdotte dall’articolo 25 del Dlgs 158/2015.
Il tema è quello delle perdite realizzate dal contribuente, nel periodo d'imposta e/o nei periodi d'imposta precedenti rispetto al periodo oggetto di accertamento, e il loro utilizzo in abbattimento del maggior reddito accertato da parte dell'amministrazione finanziaria.
È diritto del contribuente, infatti, veder utilizzate tali perdite, ove ancora residue, in abbattimento dei maggiori imponibili accertati dall'Ufficio, al fine di poter risparmiare tributi, sanzioni e relativi interessi.
A tale scopo le perdite d'impresa, sostanzialmente, possono essere divise in due: quelle di periodo, per cui lo scomputo è “automatico” ossia deve avvenire da parte dell'ufficio competente all'emanazione dell'avviso di accertamento, senza che il contribuente ne debba fare espressa richiesta; quelle pregresse, il cui scomputo dal maggior reddito può avvenire solo su richiesta del contribuente, dopo l'eventuale scomputo delle perdite di periodo.
Proprio in questo secondo caso, il contribuente è tenuto a presentare telematicamente all'agenzia delle Entrate il modello Ipea, approvato con provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2016.
All'interno del modello Ipea il contribuente deve indicare le perdite dei periodi d'imposta precedenti a quello oggetto di accertamento, che siano ancora in suo possesso e che vuole chiedere vengano usate dall'Ufficio per abbattere il maggior reddito accertato.
Chiarisce la circolare 15/E dell'agenzia delle Entrate che non vi è, in capo al contribuente, alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione. Pertanto, qualora possieda diverse tipologie di perdite, ossia perdite utilizzabili sia in misura limitata che in misura piena, lo stesso può liberamente individuare quali richiedere in diminuzione dai maggiori imponibili.
Il contribuente, però, deve ricostruire le perdite pregresse attraverso un'analitica esposizione nel quadro US del modello Ipea da dove dovrà emergere: l'ammontare delle perdite utilizzabili al termine del periodo d'imposta oggetto di rettifica, l'ammontare delle perdite utilizzate fino alla data di presentazione del modello Ipea, l'ammontare delle perdite disponibili al momento di presentazione del modello Ipea e dato dalla differenza fra i primi due valori precedentemente indicati; nonché, infine, l'ammontare delle perdite richieste a scomputo del maggiore imponibile.
Riveste fondamentale importanza, per il buon fine della richiesta, il momento di presentazione del modello Ipea che deve avvenire entro il termine per la proposizione del ricorso, sia nell'ipotesi di notifica dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 42 del Dpr 600/1973 sia in caso di adesione presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Dlgs 218/1997, tenuto conto anche del periodo di sospensione feriale, previsto dal comma 3 del citato articolo 6.
Il modello deve essere presentato, invece, nel corso del contraddittorio instaurato con l'ufficio, nell'ipotesi di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 6, comma 1, del Dlgs 218/1997.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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