Adempimenti

Sconto in fattura, gestione diretta contro i rischi della comunicazione

di Fabio Chiesa e Giampiero Gugliotta

Prevenire i pericoli legati alla mancata comunicazione, da parte del cliente, delle operazioni all’agenzia delle Entrate. Lo sconto in fattura, novità appena attivata in applicazione del decreto crescita (articolo 10 del Dl 34/2019), sta incontrando l’interesse dei clienti e i dubbi di molte imprese, soprattutto le più piccole. Ma, giudizi a parte, presenta alcuni aspetti da analizzare in modo approfondito.

Rimane, infatti, aperta la questione di una difficile gestione finanziaria per le imprese piccole e medie. La Pmi che decidesse di applicare lo sconto in fattura si troverebbe a subire una riduzione, sul singolo intervento, di oltre il 60% dell’incassato sul fatturato ( si veda Il Quotidiano del Fisco dell’8 agosto ). Solo chi riuscirà a compensare ogni anno il credito d’imposta derivante dallo sconto potrà, con il supporto degli istituti di credito, gestire il fabbisogno finanziario aggiuntivo dovuto al rinvio dei 4/5 del credito in quattro annualità di pari importo.

Inoltre, i contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, per avere lo sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni devono comunicare questa volontà all’agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, a pena d’inefficacia.

Nella migliore delle ipotesi rimarrebbe quindi aperto un problema: quali clausole contrattuali prevedere al fine di gestire lo sconto dal punto di vista amministrativo? La pendenza della comunicazione pone, infatti, problemi di contabilizzazione e di tutela per il fornitore che, in assenza di certe condizioni contrattuali, non potrebbe iscriversi il credito verso l’erario ma neppure potrebbe iscriversi il credito verso il cliente, per via dello sconto già praticato in fattura.

Probabilmente l’unica previsione contrattuale, volta a garantire il fornitore fino all’invio della comunicazione, potrebbe essere la richiesta di idonea garanzia fidejussoria a tutela del credito. Eccone un esempio: «Nelle more della trasmissione della comunicazione di cui al punto 1.2. del provvedimento direttore agenzia delle Entrate, prot. n. 660057/2019 del 31 luglio 2019, il cliente si impegna a produrre, a garanzia dell’esatto e completo adempimento, idonea fidejussione bancaria/assicurativa sino a concorrenza di euro ___ (importo equivalente allo sconto in fattura applicato)».

A ben vedere però, se l’impresa si facesse carico, dietro opportuna remunerazione, anche dell’assistenza nella predisposizione e successivo invio della comunicazione, lo scenario sarebbe meno complicato: si risolverebbero a monte i problemi di contabilizzazione e di tutela per il fornitore, offrendo per giunta un servizio ulteriore al cliente, che si vedrebbe sollevato da ogni adempimento necessario all’ottenimento dell’agevolazione.

Si consideri tra l’altro che il contribuente si trova di fronte ad una comunicazione che prevede ben quindici possibili tipologie di intervento tra cui scegliere, con evidenti rischi di incorrere in errore e quindi in sanzione (il modello per la comunicazione ne prevede addirittura 16, ma per la categoria illustrata al punto 11, «Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia», non è previsto lo sconto in fattura).

Il punto 6.1 del provvedimento prevede inoltre che «qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni di imposta, si provvede al recupero dell’importo corrispondente nei confronti dei soggetti aventi diritto alle detrazioni stesse, maggiorato di interessi e sanzioni».

Proseguendo nel ragionamento, poiché dalla lettura del provvedimento risulta che la comunicazione dell’opzione può essere inviata all’agenzia delle Entrate anche tramite posta elettronica certificata, nulla osta a che sia lo stesso fornitore, al momento della concessione dello sconto, a predisporre la comunicazione, a farla sottoscrivere al contribuente e a provvedere alla trasmissione allegando il documento d’identità del cliente.

In conclusione, la gestione della comunicazione, a fronte di un adeguato compenso, tenendo conto anche degli oneri finanziari correlati alla gestione del credito (altra faccia della medaglia dell’immediatezza del beneficio per il contribuente), rappresenta senza dubbio un’opportunità in più.

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