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Sconto Irap per il canone di leasing sul terreno

La Cassazione, con ordinanza n. 7183/2021, si è schierata a favore della deduzione

di Giorgio Gavelli

Buone notizie per le società di capitali che stanno definendo le imposte da versare a saldo 2020: la Cassazione, con ordinanza n. 7183/2021, si è schierata a favore della deduzione ai fini Irap della quota capitale del canone di leasing riferibile al terreno sottostante e pertinenziale al fabbricato.

Da tempo l’agenzia delle Entrate e la dottrina prevalente erano su fronti interpretativi opposti. L’intervento della Suprema corte tranquillizza chi si è sempre comportato in coerenza a questo orientamento e apre la possibilità di recuperare l’imposta versata - tramite integrative a favore - per chi, prudentemente, ha seguito la tesi delle Entrate.

Oggetto del contendere è l’applicabilità ai fini Irap dell’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del Dl 223/2006, norma che impone lo scorporo, nell’ambito del costo complessivo del fabbricato, della parte relativa al terreno, disponendone la non deducibilità sia ai fini dell’ammortamento che con riferimento alla corrispondente quota del canone di leasing. A seconda dei casi, il costo riferito al terreno viene individuata ricorrendo al costo specifico o al forfait previsto dal legislatore.

Oggetto del contendere non è la deducibilità della quota di ammortamento dell’area, la quale, non avendo diritto d’asilo a conto economico (Oic 16), non è riconosciuta come costo neppure per il tributo regionale. Nessun principio contabile, tuttavia, impedisce di considerare come costo di esercizio l’intero canone di leasing riferito all’immobile, quota terreno compresa.

L’indeducibilità di quest’ultima è fuori discussione ai fini Irpef e Ires e, in ambito Irap, per i soggetti che applicano la disciplina di cui all’articolo 5-bis del Dlgs 446/1997 (imprese individuali e società di persone, ad eccezione dei soggetti in contabilità ordinaria che hanno optato per l’applicazione dell’articolo 5). Ma tutti gli altri soggetti, che derivano il valore della produzione dagli importi iscritti a conto economico, perché dovrebbero seguire la medesima regola?

L’assimilazione proposta dall’Agenzia con la controversa circolare 36/E/2009 (ribadita con la successiva 38/E/2010) è stata da più parti criticata, anche per la debole motivazione sottostante (Assonime 34/2009). Se, fino a oggi, i contribuenti “ribelli” potevano contare (oltre che su numerosissimi approfondimenti dottrinali) su alcune sentenze di merito (ad esempio Ctr Lombardia 859/20/2020, Ctp Milano 2468/02/2019, Ctr Lombardia 2/27/2017, Ctp Bologna 759/01/2015 e Ctp Caserta 4895/01/2017), da oggi è possibile citare l’ordinanza 7183/2021 della Cassazione che approva la deducibilità della quota di canone riferita al terreno (con esclusione della componente finanziaria) in virtù del principio di derivazione della base imponibile Irap e della netta separazione in essere (dal 2008) tra le regole di determinazione del tributo regionale rispetto a quelle delle imposte sui redditi. Nella speranza che l’attesa riforma fiscale superi tutto questo, eliminando direttamente il tributo.