Scontrini, sanzione da 100 euro per i dati giornalieri non salvati sul server Rt
L’agenzia delle Entrate sembra aprire ad una memorizzazione dei dati integrativa a quella operata dai Registratori telematici e dai Server RT
Applicabile unicamente la sanzione in misura fissa pari a 100 euro prevista per ciascuna mancata trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, quando i dati di alcune delle vendite non risultano essere stati memorizzati sul Server RT per suoi malfunzionamenti o per errori nel processo di invio delle informazioni dai singoli punti cassa. A condizione che l’imposta sia stata puntualmente liquidata e che l’esercente abbia non solo certificato le vendite con rilascio del documento commerciale al cliente, ma anche sottoposto ad un processo di conservazione elettronica la stampa riepilogativa dei documenti rigettati annotandoli su un apposito registro di emergenza tenuto in modalità informatica.
Con una risposta resa nel corso di Telefisco 2021, l’agenzia delle Entrate sembra aprire ad una memorizzazione dei dati, se non alternativa, sicuramente integrativa a quella operata dai Registratori telematici e dai Server RT.
Il quadro
L’obbligo dei corrispettivi telematici, più in generale, si compone di due fasi e cioè quella della memorizzazione elettronica dei dati delle vendite con rilascio di documento commerciale al cliente, seguita da quella della trasmissione telematica delle informazioni al massimo entro il dodicesimo giorno successivo all’effettuazione dell’operazione.
Il caso esaminato dall’Agenzia interessa gli esercizi commerciali dotati di più punti cassa per punto vendita presso i quali è stato installato un unico Server RT cui affluiscono, e vengono memorizzati, i dati delle vendite certificate dalle singole casse.
All’atto del pagamento, il singolo punto cassa rilascia il documento commerciale al cliente, memorizzandone le informazioni da inviare al Server RT.
Il documento commerciale viene allo stesso tempo annotato nei sistemi contabili aziendali, funzionali alla registrazione del corrispettivo e alla tempestiva liquidazione dell’imposta.
Nel quesito si evidenzia come a causa di malfunzionamenti del Server RT e/o per errori nel processo di trasmissione dei dati dai singoli punti cassa, il documento potrebbe non risultare memorizzato sul Server RT: in queste ipotesi l’esercente provvede a conservare, in archiviazione sostitutiva, una apposita stampa riepilogativa dei documenti “rigettati”, annotando il dettaglio dei corrispettivi non memorizzati e non trasmessi su un apposito registro di emergenza tenuto in modalità informatica.
La risposta delle Entrate
L’agenzia delle Entrate sottolinea intanto come la sanzione in misura fissa di 100 euro per ciascun invio, come introdotta dall’articolo 1, comma 1111, della legge 178 del 2020 (Bilancio 2021), trova applicazione quando la violazione si riferisce esclusivamente alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri prevista, e a condizione che sia stato esattamente adempiuto l’obbligo di memorizzazione e l’invio omesso, tardivo o infedele non abbia inciso sulla regolare liquidazione del tributo.
Nella risposta, avuto riguardo al caso sottoposto, viene condivisa dalle Entrate la soluzione prospettata nel quesito se la corretta memorizzazione dei dati dell’operazione sia stata accompagnata dal rilascio di un conforme documento commerciale e dalla puntuale liquidazione del tributo.
La posizione del Fisco, che appare di assoluta apertura nei confronti degli operatori, ove confermata, è in grado di risolvere dall’origine ogni potenziale conflitto con gli operatori, riconoscendo come accettabile una soluzione tecnica da attivarsi solo in casi eccezionali e di emergenza, a fronte di problematiche tecniche che hanno impedito la memorizzazione sul Server RT ma che nulla hanno a che fare con fenomeni di fraudolenta mancata certificazione fiscale delle operazioni effettuate.
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