Se i tassi sono usurari il mutuo diventa gratuito
La trasformazione del
Il Tribunale civile di Como (sentenza 1088/17) riprende il filone della nullità delle pattuizioni sopra soglia per ribadire il perimetro delle garanzie a vantaggio del contraente debole nel caso di sforamento del tetto degli interessi. A cominciare dal calcolo dei pesi posti a carico del mutuatario: secondo il giudice Paola Parlati si deve tenere in considerazione non solo il Taeg - tasso effettivo globale - «concretamente praticato durante o svolgimento del rapporto controverso», ma anche «le commissioni e le spese che siano funzionali alla messa a disposizione di una massa di denaro da parte della banca in favore del proprio cliente», e quindi anche gli interessi di mora «in quanto, pur se ontologicamente diversi da quelli corrispettivi e dovuti solo per effetto di eventuale inadempimento da parte del mutuatario, sono anch’essi connessi con l'erogazione del credito».
A chiamare a giudizio la banca era stato un cliente che nel 2006 aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario per 100mila euro, da restituire in 60 rate trimestrali con tasso di interesse fisso al 5% per i primi tre anni e variabile successivamente, ma con un “floor” minimo del 3% e con una penale per mora consistente in un aggiuntivo 3% rispetto al contratto base. Per effetto, l’ipotetico cumulo di interessi (corrispettivi + moratori) nel primo triennio sarebbe potuto arrivare all’8%, vale a dire 0,05 punti in più del tasso di soglia usurario calcolato all’epoca della stipulazione con le regole in vigore allora (legge 108/96). Il giudice ha preso atto di questa circostanza e, nonostante il mancato esercizio della penale - dato che il cliente aveva sempre pagato alla scadenza - ha dichiarato la nullità della pattuizione originaria e ordinato, per effetto, la restituzione di 41mila euro di interessi versati nei primi 9 anni di vigenza del contratto.