Se la voluntary aiuta il rimborso dell’Irap
«L’attività configura un’autonoma organizzazione?» Questa è la domanda che – da anni – si pongono tanti professionisti che assistono i lavoratori autonomi. La risposta, da cui dipende l’obbligo di versare l’Irap, potrebbe giungere anche dalla voluntary disclosure.
Vediamo perché. Nell’assenza di un presupposto di legge, per i professionisti e gli artisti in giurisprudenza si è consolidato l’orientamento secondo cui si ha autonoma organizzazione quando il contribuente:
è, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non risulta inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
impiega beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit (il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione) oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
Data l’incertezza della norma, molti professionisti, pur non soggetti passivi Irap, provvedono al versamento dell’imposta, per poi presentare l’istanza di rimborso, alla quale segue generalmente la totale inerzia da parte delle Entrate e il conseguente ricorso in Commissione tributaria. Ed è proprio in questa sede che il contribuente dovrà fornire la prova della carenza del presupposto impositivo. Tuttavia, potrebbe verificarsi l’ipotesi in cui, nonostante il rifiuto espresso o tacito alla restituzione del tributo, sia la stessa Agenzia ad aver dimostrato che il professionista non integra i requisiti di un’autonoma organizzazione.
È questo il caso della voluntary disclosure. Come si ricorderà, nella prima versione introdotta dalla legge 186/2014 non era ammessa la possibilità di autoliquidare le somme dovute per regolarizzare le violazioni della disciplina del monitoraggio fiscale: il compito di determinare gli importi dovuti e valutare la sussistenza di un’autonoma organizzazione incombeva sull’Agenzia. In tutti i casi in cui gli uffici non abbiano volutamente richiesto l’Irap sulle somme della voluntary – nonostante il contribuente l’avesse sempre versata – vi è, in altri termini, la conferma implicita da parte della stessa Agenzia che il professionista non è un soggetto passivo Irap. Di conseguenza, non c’è motivo per il quale gli uffici continuino a rimanere inerti (o resistano in giudizio) a fronte di istanze di rimborso di un tributo che – sia pure in un’altra sede – non hanno ritenuto dovuto.