Contabilità

Segnalazione al Pm se l’allerta non porta a una soluzione

di Roberto Fontana

Una delle previsioni più importanti e innovative della legge delega è quella che introduce le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

La soluzione è incentrata sull’istituzione presso ogni Camera di commercio di un organismo che assiste il debitore nella ricerca di una soluzione concordata con i creditori. A questo organismo si potrà rivolgere direttamente l’imprenditore che versa in stato di crisi ma è previsto che, in assenza di una iniziativa del debitore, l’organismo proceda alla convocazione immediata dell’imprenditore a seguito della segnalazione dell’esistenza di fondati indizi di crisi da parte dei sindaci o del revisore contabile o del perdurare di inadempimenti di importo rilevante da parte dei creditori pubblici qualificati tra i quali l’agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali.

Il legislatore delegato dovrà porre a carico dei sindaci della società e del revisore contabile l’obbligo di avvisare immediatamente gli amministratori della società non appena rilevata la sussistenza degli indizi di crisi e, nel caso in cui la risposta manchi o non sia adeguata, di informare tempestivamente l’organismo presso la Camera di commercio. È espressamente previsto come principio di legge delega che con tale segnalazione i sindaci sono liberati da ogni responsabilità per l’aggravamento del dissesto o per i fatti pregiudizievoli successivi ad essa. I sindaci vengono ad acquistare un ruolo fondamentale nel meccanismo delle procedure di allerta trovandosi nella posizione di cogliere il manifestarsi delle situazioni di crisi e ancor più d’insolvenza in fase particolarmente anticipata.

Analoga interlocuzione con gli amministratori è prevista per l’agenzia delle Entrate e gli altri creditori pubblici qualificati quando risulteranno debiti nei loro confronti superiori a determinati importi che dovranno essere stabiliti dal legislatore delegato. A seguito di tale comunicazione, l’imprenditore avrà tre mesi di tempo per attivare il procedimento davanti all’organismo di composizione della crisi o per chiedere l’ammissione a una procedura di concordato preventivo o per raggiungere un accordo con il creditore pubblico. In assenza di uno di questi eventi il creditore pubblico avrà l’obbligo di segnalare immediatamente all’organismo presso la Camera di commercio la situazione d’insolvenza. La mancata o ritardata segnalazione sarà sanzionata con la perdita del privilegio e il conseguente trattamento futuro del credito come chirografario.

Anche nei casi di segnalazione dei sindaci o dei revisori contabili o dei creditori pubblici qualificati l’organismo dovrà procedere alla convocazione immediata dell’imprenditore. Il procedimento avrà natura riservata e confidenziale e potrà avere una durata massima di sei mesi. In caso di esito negativo del procedimento o perché l’imprenditore convocato non si presenta o perché non viene raggiunto l’accordo con i creditori o individuate comunque misure idonee se risulta lo stato d’insolvenza l’organismo dovrà segnalare al pubblico ministero, soggetto legittimato a promuovere il procedimento giudiziale per l’accertamento dello stato d’insolvenza e la conseguente apertura della procedura concorsuale liquidatoria.

Con questa soluzione il legislatore ha previsto un sbocco giudiziale del meccanismo delle procedure d’allerta per l’eventualità dell’esito infruttuoso della fase stragiudiziale compiendo una scelta intermedia tra quella di un procedimento solo stragiudiziale, che sarebbe risultato evidentemente inutile in tutti i casi d’imprenditore non collaborativo o in presenza di situazioni già di grave dissesto, e quella di un sistema misure d’allerta direttamente incentrato sull’autorità giudiziaria ossia prevedente, come pure prospettato nel corso dei lavori parlamentari, la segnalazione diretta da parte di sindaci e creditori pubblici qualificati al tribunale. La segnalazione al pubblico ministero così come la sua successiva iniziativa non impedirà in ogni caso all’imprenditore di proporre un concordato preventivo o di attivare altri strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale.

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