Imposte

Sei mesi in più per capitalizzare con bonus alla società

Il Ddl di Bilancio proroga tax credit sugli aumenti di capitale e aiuti per l’emissione di bond. Niente rinvio per il credito d’imposta del 20% ai soci

di Paolo Rinaldi

La manovra finanziaria in discussione in questi giorni include un provvedimento di proroga e modifica delle disposizioni dell’articolo 26 del decreto Rilancio, relativo agli aumenti di capitale e ai conseguenti crediti di imposta e accesso agli strumenti finanziari del fondo Patrimonio Pmi.

La proroga in esame, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, è conseguente alla quarta revisione del temporary framework della Ue, e riguarda sia il credito di imposta di cui al comma 8, a favore della società beneficiaria dell’aumento di capitale, sia l’emissione degli strumenti finanziari di cui al comma 12. Non viene invece prorogato il credito di imposta a favore dei soci, nella misura del 20% dell’aumento di capitale sociale, per il quale dunque il termine scade alla fine dell’anno.

I soggetti interessati
Il governo interviene innanzitutto precisando meglio i parametri soggettivi di accesso ai benefici previsti dalla norma: le imprese destinatarie del provvedimento, oltre a non essere in difficoltà in base ai regolamenti Ue, non devono essere sottoposte o ammesse a procedura concorsuale, ovvero non deve essere stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza e/o l’avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale.

Finalmente reso funzionale l’accesso alla misura di aiuto per le imprese in concordato in continuità: correggendo la formulazione presente nel decreto attuativo, che rendeva impossibile la concreta apertura dello spiraglio del comma 2-bis, emerso in sede di conversione del decreto Rilancio, il governo è intervenuto consentendone il funzionamento. Potranno accedere alla norma le imprese che, ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità dopo il 31 dicembre 2019 e purché il decreto di omologazione sia stato adottato alla data di presentazione dell’istanza telematica a Invitalia, oppure alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno dei piani di rientro e di rateizzazione.

Utilizzo in compensazione
Oltre alla proroga, pochi gli interventi sul credito di imposta per la società: viene precisato che l’utilizzo potrà essere esclusivamente in compensazione, e che esso potrà intervenire solo dopo l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020 (diversamente sarebbe stato tecnicamente impossibile individuare le perdite sulla base delle quali determinare il credito). La misura del credito di imposta a favore della società, in questo caso esclusivamente per gli aumenti di capitale sociale eseguiti nel primo semestre 2021, sale inoltre dall’attuale 30% al 50% dell’entità dell’aumento di capitale sottoscritto e versato; a fronte di tali aumenti di capitale sociale eseguiti nel 2021, tuttavia, la società potrà nuovamente distribuire riserve solo dal 1° gennaio 2025.

Ridotto il Fondo
Anche l’operatività del fondo Patrimonio Pmi viene dunque prorogata al 30 giugno 2021, a fronte del modesto tempo disponibile per le società alle prese da poche settimane con il decreto attuativo che ha fornito le concrete istruzioni per aderire alla disposizione agevolativa.

Il governo, nel prorogare, ha tuttavia introdotto uno specifico tetto di spesa per le erogazioni del periodo di proroga, pari ad 1 miliardo di euro contro i 4 miliardi previsti per il 2020: resta da capire se quanto il fondo non riuscirà ad erogare entro fine anno potrà essere o meno utilizzabile dalle imprese cumulandosi con le nuove risorse sopra menzionate.

Ulteriori interventi, ma di minore portata, riguardano la soppressione del riferimento alla periodicità di calcolo e liquidazione degli interessi (che risultava obsoleto in quanto già più ampiamente disciplinata dal decreto attuativo), e l’eliminazione della possibilità per l’impresa di superare i due limiti previsti dalla sezione 3.2 del temporary framework – rappresentati dal 25% del fatturato 2019 e dal doppio del costo del personale di tal esercizio – a fronte dell’autocertificazione dei fabbisogni di liquidità per i diciotto mesi successivi.

Le modifiche alla disciplina del fondo Patrimonio Pmi introdotte dalla legge di Bilancio 2021 si applicheranno tuttavia alle sole istanze di accesso presentate a Invitalia in via telematica successivamente al 31 dicembre 2020: sino a tale data varranno ancora le vigenti disposizioni di legge come integrate dal decreto attuativo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©