Adempimenti

Sempre deducibili i rifornimenti tracciabili

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di Michele Brusaterra e Benedetto Santacroce

L’alternativa tra scheda carburante e soli mezzi di pagamento tracciabili pone un dubbio sull’utilizzo del dipendente della propria carta di credito.

In effetti, con la circolare 42/E/12, le Entrate hanno chiarito la portata della novità introdotta con il Dl 70/2011, disposizione riguardante l’utilizzo di sistemi elettronici di pagamento, in luogo della scheda carburanti, chiarendo, che è necessario che il mezzo di pagamento elettronico utilizzato «sia intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione e che dall’estratto conto rilasciato dall'emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell’acquisto».

Su questo punto si ritiene applicabile quanto indicato, in contrasto con il citato documento di prassi, la circolare 8/E/2018 che in conformità alla ratio della disposizione considera validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibile secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili. Quindi se il dipendente paga con la propria carta di credito il rifornimento e il relativo ammontare viene rimborsato con modalità di pagamento tracciabile, per le Entrate, non vi è dubbio che la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà pur sempre la deducibilità. Il Dl 78/2018 ha, inoltre, mantenuto fermo l’obbligo, dal 1° luglio 2018, di utilizzare mezzi tracciabili per la detrazione dell’Iva e la deducibilità del costo. Infine si ricorda che tra gli elementi necessari che devono risultare dal pagamento vi sono la data e il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento e l’ammontare del relativo corrispettivo.

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