Sentenza valida solo se esiste motivazione ad hoc
È nulla la sentenza con cui il giudice di merito accoglie il ricorso di un contribuente ritenendo che, in qualità di cliente, non abbia partecipato ad una frode Iva attraverso l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, motivando tale assunto con la circostanza che un altro collegio di merito si è già espresso sulla non falsità delle stesse fatture .
Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 4294 depositata ieri.
La pronuncia trae origine da una sentenza della Ctr Toscana che ha accolto l'appello proposto da una società, ritenendo non ravvisabile in capo alla stessa la violazione di utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti. In particolare, la Ctr osservava che avendo il fornitore della società appellante già ottenuto un giudizio favorevole da parte di un'altra Commissione tributaria regionale, non poteva essere ravvisata alcuna partecipazione alla frode Iva contestata dall'amministrazione finanziaria.
Eccependo il vizio motivazionale assoluto della sentenza della Ctr, l'agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione per ottenerne la declaratoria di nullità.
Nell'accogliere il ricorso dell'amministrazione, i giudici di Piazza Cavour hanno innanzitutto precisato che le sentenze di merito (soprattutto quando, come in questo caso, non sono ancora passate in giudicato) non vanno poste a fondamento della motivazione di una pronuncia. In tal caso, infatti, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché riporta una argomentazione non idonea a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per formare il proprio convincimento.
Quando, infatti, è chiamato ad esprimere un giudizio critico su una controversia e su determinate prove ed elementi addotti dalle parti, il giudice deve prima indicare ciò che la prova esprime e rappresenta in termini di fatto e, dopo tale indicazione, può fare la sua valutazione.
Se tutto ciò non accade il giudice viola le regole che il legislatore ha indicato sia nel Codice civile che nel Codice di procedura civile. La Suprema corte ha ricordato che la sentenza deve avere, oltre al contenuto di specie statico, cioè del giudizio come risultato dell'attività dell'acquisizione della conoscenza intorno all'oggetto, anche un adeguato contenuto di specie dinamico, cioè della narrazione del passaggio del giudice dalla condizione iniziale di ignoranza alla condizione finale di conoscenza espressa nel giudizio.