Sentenze esecutive dal 1° giugno 2016 anche senza Dm
L’immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore dei contribuenti decorre dal 1° giugno 2016, data di entrata in vigore dell’articolo 69 del Dlgs 546/1992, a nulla rilevando il fatto che i decreti sul contenuto della eventuale garanzia siano stati approvati dal ministero dell’Economia e finanze dopo tale data. Una lettura costituzionalmente orientata della norma impone, infatti, di affermare che – in tutti i casi in cui il giudice non abbia inteso oppure non abbia potuto imporre alcuna garanzia a carico del contribuente – la sentenza depositata dal 1° giugno 2016 in poi sia subito esecutiva. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctr Lombardia 3849/10/2017, depositata il 28 settembre scorso (giudice unico Labruna).
Il collegio lombardo si è pronunciato su un giudizio di ottemperanza a seguito della mancata restituzione da parte dell’agenzia delle Entrate delle spese giudiziali a favore di un contribuente e del rimborso delle somme versate in pendenza di giudizio.
La richiesta delle spese
La pronuncia trae origine dalla richiesta di giudizio di ottemperanza fatta da un contribuente alla Ctr Lombardia, a seguito della mancata esecuzione di una sentenza pronunciata dallo stesso collegio regionale e depositata a settembre 2016, con cui – a seguito della dichiarazione di illegittimità dell’accertamento da parte del giudice di primo grado, confermata poi anche in appello – la direzione provinciale delle Entrate di Varese veniva condannata alla restituzione delle somme pagate in pendenza di giudizio, oltreché al rimborso delle spese di giudizio di primo e secondo grado sostenute dal contribuente.
Nel tentativo di opporsi alla richiesta di giudizio di ottemperanza, l’ufficio sosteneva che l’esecutività delle sentenze disciplinata dall’articolo 69 del Dlgs 546/1992 si applicasse unicamente per le sentenze depositate successivamente alla data del 28 marzo 2017, data di entrata in vigore del decreto del Mef 22/2017, con cui è stato disciplinato il contenuto della garanzia eventualmente necessaria per l’esecuzione della sentenza in caso di rimborso di somme superiori a 10mila euro, diverse dalle spese di lite.
Il nodo della decorrenza
La Ctr Lombardia ha accolto il ricorso di ottemperanza del contribuente, innanzitutto precisando che sarebbe illegittimo posporre l’applicazione dell’immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi anche laddove il giudice, come nel caso di specie, non abbia disposto la prestazione di alcuna garanzia.
Tale garanzia, infatti, non è mai necessaria per la condanna alla restituzione delle spese di lite e per le somme sino a 10mila euro (articolo 69 del Dlgs 546/92), mentre per quelle superiori è lasciata alla discrezionalità del giudice.
Inoltre, secondo il collegio lombardo, l’ufficio non ha formulato alcuna istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza, né ha fornito elementi utili a ravvisare eventuali condizioni precarie di solvibilità del contribuente.
In conclusione, la Ctr Lombardia ha disposto l’immediata esecutività della sentenza di secondo grado depositata a settembre 2016, condannando l’ufficio al pagamento:
delle spese di giudizio liquidate nella sentenza;
delle ulteriori spese emerse a seguito della nomina di un commissario ad acta per l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione.