Controlli e liti

Sentenze esecutive, compensazione volontaria

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di Massimo Romeo

La Ctr della Lombardia , in composizione monocratica (giudice unico Labruna) , con la sentenza 2850 del 27 giugno 2017, si pronuncia sul “ nuovo” regime dell' esecutività immediata delle sentenze, ex articolo 69, comma 5 del Dlgs 546/92 , che proceduralmente prevede , in caso di mancata esecuzione della sentenza di primo grado , la facoltà per il contribuente di richiedere alla Ctr l'ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza se il giudizio è pendente nei gradi successivi.

Tornando alla sentenza vengono ripercorsi in dettaglio i poteri del giudice dell'ottemperanza, quale giudizio a cognizione sommaria. Viene precisato che ogni eventuale atto interno di contabilità dell'ente impositore (es. validazione del rimborso, disposizione di pagamento, dettaglio interrogazione rimborsi) non è idoneo ad assicurare l'effettiva, completa ed immediata disponibilità delle somme per il creditore procedente. Quindi vengono illustrati tutti gli atti impeditivi dei pagamenti nel giudizio di ottemperanza, possibili esiti del riscontro di carichi pendenti in capo al contribuente (la compensazione legale e giudiziale, il fermo amministrativo, la sospensione del pagamento ed il pignoramento presso terzi).

La compensazione , cui tende il fermo amministrativo come ogni altra misura impediva al pagamento, presuppone un accertamento di merito precluso in un giudizio a cognizione sommaria come quello di ottemperanza;

Il fermo amministrativo prevede l'applicazione di tale misura sui crediti vantati dai contribuenti a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative ; è un provvedimento cautelare con cui l’amministrazione creditrice richiede l'emissione di un provvedimento da notificare alle altre amministrazioni dello Stato e alle tesorerie, con lo scopo di impedire che siano effettuati pagamenti già disposti e consentire quindi di soddisfare il proprio credito; è l'amministrazione competente per il credito erariale garantito e non quella debitrice “fermata” che può pronunciare l'estinzione delle contrapposte obbligazioni per compensazione del debito. La giurisdizione sul fermo amministrativo appartiene allo stesso giudice di cognizione del credito erariale (potenziale) garantito dal fermo e non del debito erariale “fermato”, atteso lo stretto legame tra la misura cautelativa del credito ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa;

La sospensione del pagamento (art. 48 bis, c.1 Dpr 602/73) ed il pignoramento speciale dei crediti presso terzi (art.72bis, Dpr 602/73) sono da considerare anch'essi provvedimenti funzionali ad una conseguente eventuale compensazione obbligatoria che necessariamente presuppone la cognizione di ogni eventuale accessorio del tributo.

Il giudice pertanto, essendo l' ottemperanza un giudizio a cognizione sommaria, stabilisce che ogni eventuale contro credito vantato non può essere opponibile in una compensazione che non sia volontaria prescrivendo le statuizioni necessarie per l'adempimento coattivo dell'obbligazione.

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