Sentenze esecutive, pagamento entro 90 giorni
Nella «Gazzetta Ufficiale» del 13 marzo scorso è stato pubblicato il decreto del Mef datato 6 febbraio 2017 n. 22 concernente le garanzie per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente.
Il decreto del Mef
A norma dell’ articolo 69 del Dlgs 546/92 (nella nuova versione introdotta dal Dlgs 156/2015 ) le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia.
Il decreto prevede per ciascun delle 4 ipotesi in cui è prevista la garanzia, le modalità di concessione, la durata, i tempi di restituzione delle somme. Le quattro situazioni riguardano:
1) pagamento da parte dell’ente impositore di somme superiori a 10.000 euro diverse dalle spese di lite;
2) sospensione dell’atto ovvero di sentenza sfavorevole al contribuente;
3) sospensioni aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali, nonché Iva all’importazione;
4) richieste di misure cautelari da parte dell’ente impositore (ipoteca e sequestro conservativo) .
In sintesi, il decreto si compone di tre articoli:
a) l’articolo 1 individua il contenuto della garanzia ricalcando le previsioni in tema di garanzie sui rimborsi Iva e quindi, al fine di regolare i rapporti tra i soggetti che prestano le garanzie e l’ente che deve riceverla, dispone che sono approvati con decreto del Direttore generale delle finanze i relativi modelli;
b) l’articolo 2 disciplina la durata della garanzia nelle diverse ipotesi. Se il giudice subordina il pagamento da parte dell’ente impositore di somme superiori a 10.000 euro diverse dalle spese di lite, la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell’estinzione del processo. Nel caso di sospensione dell’atto ovvero di sentenza sfavorevole al contribuente, la garanzia, se richiesta dal giudice, è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui è depositato il provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione è stata disposta. In ipotesi di esito favorevole al contribuente la garanzia cessa automaticamente. In caso contrario, entro la fine del nono mese successivo a quello del deposito della sentenza, l’ente impositore potrà escutere la garanzia, salvo l’adempimento da parte dell’interessato. Se invece si tratta di sospensioni aventi a oggetto risorse proprie tradizionali, nonché Iva all’importazione, la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui si verifica il passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero l’estinzione del processo;
c) l’articolo 3 disciplina le modalità e i termini per l’escussione della garanzia distinguendo, anche in questo caso, le diverse ipotesi (restituzione somme, sospensiva e altro).
Gli effetti del decreto
La pubblicazione in Gazzetta del decreto sulle modalità di concessione delle garanzie in presenza di sentenze immediatamente esecutive anche non definitive, rende finalmente operativa la nuova norma che obbliga l’ufficio, in caso di soccombenza nel giudizio, di restituire quanto richiesto dal contribuente.
Con tale decreto la questione è definitivamente risolta e quindi tutti i contribuenti che ottengono sentenze favorevoli in tema di rimborsi di imposte, condanna alle spese di lite a carico della parte pubblica, o revisioni degli atti catastali, devono pretendere immediatamente quanto previsto in sentenza. Il pagamento di quanto dovuto deve essere eseguito entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero dalla presentazione della garanzia se imposta dal giudice (per i rimborsi superiori ai 10.000 euro).
La pubblicazione del decreto produce infatti un doppio effetto:
1) uno diretto, in quanto disciplina in concreto modalità, durata e concessione delle garanzie nel caso in cui il giudice le ritenga indispensabili per l’erogazione di rimborsi per somme superiori a 10.000 (differenti dalle spese di lite);
2) l’altro indiretto - e per la verità discutibile - indotto dalla (singolare) interpretazione della norma transitoria la quale riteneva applicabile le vecchie norme (che non prevedevano l’esecutività immediata) fino all’approvazione di questo decreto, ma non limitatamente all’oggetto del provvedimento (somme superiori a 10.000 euro con richiesta di garanzia da parte del giudice) ma per tutte le previsioni seppur irrilevanti ai fin della garanzia.
Non pare ci possano essere dubbi pertanto che a partire dal 13 marzo scorso tutte le sentenze favorevoli al contribuente sono immediatamente esecutive (e quindi devono essere subito pagate dall’ente impositore le spese di lite per qualunque importo, i rimborsi inferiori ai 10.000 euro ed eseguite le variazioni catastali), in quanto pur aderendo all’interpretazione dell’Agenzia, la norma fa riferimento all’approvazione del decreto Mef e non all’entrata in vigore (28 marzo 2017), qualche dubbio potrebbe porsi per i casi in cui il giudice richieda la garanzia (rimborsi superiori ai 10.000 euro). E infatti, fermo restando che il decreto entra in vigore il 28 marzo, esso prevede che i modelli su cui redigere le garanzie dovranno essere approvati dal Direttore generale delle finanze.
In altre parole, fino a quel momento potrebbero ancora sorgere complicazioni per coloro i quali dovendo ottenere un rimborso di imposta superiore a 10.000 euro e il giudice abbia deciso di subordinarlo alla garanzia.
Vi è solo da sperare che il buon senso dei giudici (i quali non sono obbligati a imporre una garanzia o comunque potrebbero far riferimento ad altre forme di garanzia differenti da quelle previste dal decreto), ma soprattutto la solerzia del Direttore Generale delle Finanze (che si auspica maggiore rispetto ai 10 mesi necessari per la pubblicazione del decreto), releghino a pura teoria tale questione.
L’esecuzione delle sentenze
L’articolo 69, completamente riscritto, disciplina le sentenze che accolgono le richieste del contribuente dirette a ottenere il rimborso di somme e condannano l’Ente al pagamento di tali somme o che riguardano operazioni catastali. Il giudice, in caso di condanna al rimborso della somma di oltre 10.000 euro può subordinare il pagamento alla prestazione di una idonea garanzia in considerazione delle condizioni di solvibilità del contribuente. Il costo della garanzia, anticipato dal contribuente, graverà sulla parte che risulterà soccombente alla fine del giudizio.
L’Ente deve pagare le somme contenute in sentenza entro 90 giorni dalla notifica della sentenza stessa o della prestazione della garanzia, se essa è prevista.
Il contribuente – dopo tale termine e nel caso di inerzia dell’ente- può promuovere il giudizio di ottemperanza.
Anche per gli atti relativi alle operazioni catastali, l’aggiornamento degli atti catastali dovrà essere effettuato prescindendo dal relativo passaggio in giudicato.
Dm Economia 6 febbraio 2017 n. 22