Sentenze esecutive, rimborsi anche oltre 10mila euro
La garanzia richiesta al contribuente, in caso di sentenza che obbliga l’ufficio alla restituzione di somme, durerà fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell’estinzione del processo. I modelli su cui redigere le garanzie dovranno poi essere approvati dal direttore generale delle Finanze.È quanto emerge dalla lettura del decreto del Mef datato 6 febbraio 2017 n. 22 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo scorso concernente le garanzie per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente.
Si ricorda che a norma dell’articolo 69 del dlgs 546/92 (nella nuova versione introdotta dal Dlgs 156/2015) le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore a 10mila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia. Per disciplinare la concessione di tali garanzie, era previsto un decreto.Il decreto prevede per ciascuna delle quattro ipotesi in cui è prevista la garanzia, le modalità di concessione, la durata, i tempi di restituzione delle somme.
Le quattro situazioni riguardano:pagamento da parte dell’ente impositore di somme superiori a 10mila euro diverse dalle spese di lite; sospensione dell’atto ovvero di sentenza sfavorevole al contribuente; sospensioni aventi a oggetto risorse proprie tradizionali, nonché Iva all’importazione; richieste di misure cautelari da parte dell’ente impositore (ipoteca e sequestro conservativo).
In sintesi, il decreto si compone di tre articoli. In particolare, l’articolo 1 individua il contenuto della garanzia ricalcando le previsioni in tema di garanzie sui rimborsi Iva e quindi, al fine di regolare i rapporti tra i soggetti che prestano le garanzie e l’ente che deve riceverla, dispone che sono approvati con decreto del direttore generale delle Finanze i relativi modelli; l’articolo 2 disciplina la durata della garanzia nelle diverse ipotesi. Se il giudice subordina il pagamento da parte dell’ente impositore di somme superiori a 10mila euro diverse dalle spese di lite, la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell’estinzione del processo.Nel caso di sospensione dell’atto ovvero di sentenza sfavorevole al contribuente, la garanzia, se richiesta dal giudice, è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui è depositato il provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione è stata disposta. In ipotesi di esito favorevole al contribuente la garanzia cessa automaticamente. In caso contrario, entro la fine del nono mese successivo a quello del deposito della sentenza, l’ente impositore potrà escutere la garanzia, salvo l’adempimento da parte dell’interessato. Se invece si tratta di sospensioni aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali, nonché Iva all’importazione, la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui si verifica il passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero l’estinzione del processo. L’articolo 3, infine, disciplina le modalità e i termini per l’escussione della garanzia distinguendo, anche in questo caso, le diverse ipotesi (restituzione somme, sospensiva ecc.)