Sentenze tributarie: i dubbi sulla doppia via per l’esecuzione
Con la riforma del contenzioso tributario (Dlgs 156/2015) le sentenze tributarie di condanna sono divenute immediatamente esecutive. Per l’esecuzione delle stesse, al pari di quelle del giudice amministrativo, è previsto solo il ricorso al giudizio di ottemperanza innanzi al giudice tributario e non anche l’esecuzione civile, essendo stato espunto del Dlgs 546/1992 ogni riferimento all’articolo 475 del Cpc riguardante l’apposizione della formula esecutiva.
Questa novità ha tuttavia generato alcune rilevanti criticità negli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie dal momento che alcuni difensori continuano a richiedere copia delle sentenze tributarie ad essi favorevoli munite di formula esecutiva per procedere all’esecuzione civile per il recupero anche delle spese legali. Le Commissioni tributarie, sulla base del testo vigente, solitamente oppongono a queste richieste un diniego espresso che viene puntualmente impugnato dinanzi al giudice della volontaria giurisdizione ex articolo 745 del Cpc.
Sulla questione alcuni Tribunali si sono pronunciati con interpretazioni opposte. In particolare, il Tribunale di Palermo, con provvedimento del 22 aprile 2018, ha ordinato alla Commissione tributaria di rilasciare le copie delle sentenze richieste con l’apposizione della formula esecutiva, avendo ritenuto che, anche dopo la riforma, l’esecuzione civile delle sentenze tributarie resti prevista accanto al giudizio di ottemperanza. Invece il Tribunale di Benevento (decreto 1113/2019 del 30 aprile 2019) ha ritenuto corretto il diniego al rilascio delle copie esecutive. Secondo il giudice beneventano infatti, è stato eliminato dall’articolo 69 del Dlgs 546/1992 il riferimento all’articolo 475 Cpc. Ciò a favore di un’esecuzione delle sentenze tributarie più celere innanzi al giudice tributario mediante il giudizio d’ottemperanza (successivo articolo 70). Il Tribunale ha anche richiamato la relazione illustrativa del Dlgs 156/2016 dove si precisa che il giudizio di ottemperanza è il rimedio esclusivo per l’esecuzione delle sentenze tributarie, in caso di inerzia dell’amministrazione. La sola previsione dell’ottemperanza – si legge nel decreto in esame – non costituisce «affatto ingiusta compressione del diritto del contribuente all’attuazione del comando giudiziale» né integra un trattamento «differenziato e discriminante del creditore in base a provvedimento decisorio tributario o amministrativo (per i quali ultimi il legislatore ha approntato altro strumento, quale, appunto, l’ottemperanza)».
In definitiva si delineano due orientamenti. Il primo garantisce il rilascio delle sentenze con formula esecutiva da parte delle Commissioni, perché risulterebbe rimessa alla sola autorità giudiziaria, in sede civile, la sopravvivenza o meno dell’esecuzione ordinaria accanto a quella di ottemperanza tributaria. Il secondo orientamento, più rispondente alla ratio della riforma del 2015 e al tenore dell’articolo 69 del Dlgs 546/92, impedirebbe il rilascio della formula esecutiva, dal momento che la tutela prevista dal giudizio di ottemperanza garantisce procedure e tempi più celeri di quelli che caratterizzano l’esecuzione civile.