Controlli e liti

Sentenze con tutela cautelare pro fisco

di Guglielmo Fransoni

La disciplina dell'esecutività delle sentenze è fra le novità più importanti dello schema di decreto legislativo per la revisione del contenzioso tributario . In sintesi, è stabilito che il titolo per l'azione esecutiva è sempre rappresentato dalla sentenza, che ha un'esecutività differenziata, a seconda della sua tipologia. Le sentenze che concludono i giudizi aventi ad oggetto l'accertamento (negativo) del debito tributario sono esecutive, anche in pendenza di gravame: se favorevoli all'ente impositore, nella misura prevista dall'articolo 68 comma 1; se favorevoli al contribuente, in misura pari all'intero tributo versato in eccesso (articolo 68, comma 2). Sono immediatamente esecutive, pur se impugnate, anche le sentenze che concludono le liti di rimborso con la condanna dell'ente impositore. Per le sentenze conclusive delle residue tipologie di controversie, il discorso è più complesso e non verrà affrontato in questa sede.In tutti i casi in cui la sentenza è esecutiva il contribuente, senza aspettarne il passaggio in giudicato, può ricorrere al giudizio di ottemperanza (articolo 68, comma 2 e articolo 69, comma 1).

La nuova disciplina dell'esecutività e dell'ottemperanza ha quindi reso necessario un ampliamento della tutela cautelare, che non solo è estesa a tutti i gradi di giudizio (come ormai sancito dalla Consulta e dalla Cassazione) ma, nei gradi successivi al primo, è proponibile anche dall'ente impositore, ove soccombente.È su questo punto che le scelte del decreto delegato inducono a una maggiore riflessione. Si è anzitutto previsto che l'ente impositore possa ottenere la tutela cautelare non solo quale inibitoria dell'azione esecutiva della parte vittoriosa, ma anche come “anticipazione” del possibile esito positivo del gravame, così attribuendo all'amministrazionesoccombente in giudizio la possibilità di ottenere, in sede cautelare, un titolo esecutivo contro la parte vittoriosa, nei limiti «delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado».

Nella consapevolezza che questa tutela cautelare anticipatoria pro-fisco è suscettibile di arrecare un danno grave e irreparabile alla parte vittoriosa, ci si è premurati di offrire anche ad essa un rimedio. Non potendolo individuare nella tutela cautelare avverso la sentenza, si è reintrodotto l'atto impugnato, al solo fine di farne oggetto d'istanza di sospensiva. Il risultato è un'iperfetazione di atti esecutivi e giudizi cautelari.In primis, è dubbio che la tutela cautelare (non inibitoria, ma anticipatoria) sia in linea con la legge delega che prescriveva l'uniformazione di questa fase del giudizio. Non si possono escludere, poi, profili di contrasto con i principi d'uguaglianza, parità delle armi e altro.Il sistema delineato non pare coerente con i principi di concentrazione, effettività della difesa ed economia processuale. Infatti, posto che il periculum in mora costituisce presupposto sia per la tutela cautelare a favore dell'ente impositore, sia per quella, posteriore, a favore del contribuente, sarebbe certamente possibile una ponderazione contestuale delle opposte ragioni nella medesima fase cautelare promossa dall'ente impositore.

Il periculum accampato dal contribuente, ove sussistente e prevalente, costituirebbe così motivo per rigettare l'istanza di controparte e viceversa. Una soluzione, questa, non solo più lineare, ma anche più coerente con la prevalente ricostruzione

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