Adempimenti

Senza iscrizione addio ai vantaggi

di Gabriele Sepio

L’applicazione in via transitoria delle norme del Codice del terzo settore (Cts) e dal Dlgs 112/17, in virtù dell’iscrizione nei registri ante-riforma, ha sollevato alcune questioni pratiche su cui sono attesi i primi chiarimenti.

Un primo aspetto da analizzare riguarda l’accesso alle misure fiscali di vantaggio applicabili già dal 1° gennaio 2018 (si veda l’altro articolo in pagina). Gli enti potranno avvalersene iscrivendosi al Registro unico nazionale entro 18 mesi dalla entrata in vigore del decreto 117/17 (12 mesi dall’entrata in vigore del Dlgs 112/17 per le imprese sociali) e apportando le modifiche statutarie richieste per adeguarsi. Qualora gli enti non provvedano ad iscriversi nel Registro unico nazionale entro tale data, perderanno la possibilità di accedere alle nuove misure fiscali fino ad avvenuta iscrizione. Il regime transitorio si applicherà dunque a organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus nei 18 mesi successivi alla entrata in vigore del decreto 117/2017 anche laddove il Registro dovesse divenire operativo prima di tale data. Questo significa che qualora una Onlus, ad esempio, dovesse decidere di non iscriversi al Registro entro la scadenza del periodo transitorio, manterrà comunque i benefici fiscali acquisiti dal 1° gennaio 2018. In questo caso, la Onlus dovrà tenere conto degli effetti fiscali conseguenti alla mancata iscrizione nel Registro unico e alla perdita della propria qualifica, primo tra tutti l’obbligo di devoluzione del proprio patrimonio (si veda la circolare 168/E/98).

Altro aspetto importante riguarda l’efficacia delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° gennaio 2018 e la conseguente abrogazione di quelle vigenti ante riforma. Un criterio di massima si ricava dalla lettura sistematica dell’articolo 104 del Codice del terzo settore, stando a cui le attuali disposizioni fiscali cesseranno di applicarsi al 31 dicembre 2017 in quanto sostituite con norme efficaci dal 1° gennaio 2018. Si pensi alle agevolazioni in materia imposte indirette e tributi locali, nonché alle norme sulle erogazioni liberali, che continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre, per essere poi rimpiazzate dagli articoli 82 e 83 del Cts dal 1° gennaio 2018. Vengono perciò salvaguardate, sino a fine anno, tutte le erogazioni e i trasferimenti effettuati in base a norme del Tuir o di altre leggi speciali. Le attuali norme che disciplinano, invece, la tassazione degli enti ai fini delle imposte dirette continueranno ad applicarsi finchè la Commissione Ue non autorizzerà le misure del Codice del terzo settore e del Decreto 112/17 sulle imprese sociali.

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