Senza Iva solo i gel biocidi o Pmc che hanno ottenuto l’autorizzazione
La conferma dell’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 530
L’esenzione Iva per beni anti Covid-19 non si applica a tutti i gel per mani e soluzioni idroalcoliche, ma solo a quelli classificati e venduti come presidi medico-chirurgici (Pmc) o come biocidi, che hanno superato l’iter di autorizzazione.
Con la risposta ad interpello 530 le Entrate confermano l’interpretazione già illustrata nella risposta 370 del 17 settembre 2020 e nella circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E : il trattamento Iva dei beni anti covid-19 dipende esclusivamente dalla corretta classificazione merceologica e normativa dei beni e non dalle “proprietà” indicate in etichetta.
Veniva chiesto se il gel idroalcolico fosse classificabile come un disinfettante, anziché come semplice detergente, ai fini del trattamento agevolato Iva previsto dall'articolo 124 Dl 34/2020, che dispone l’esenzione fino a dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 l’aliquota ridotta 5 per cento. Il produttore riteneva che la definizione «detergenti disinfettanti per mani» contenuta nell’articolo 124 porrebbe un dubbio interpretativo, perché la categoria del detergente disinfettante non esiste, giacché – come chiarito anche sul sito web dell’Istituto superiore di sanità – si tratta di nozioni ben distinte: «il primo ha lo scopo di rimuovere lo sporco (detergere), il secondo è formulato per diminuire drasticamente la presenza di batteri, funghi, e/o virus (disinfettare)». Si chiedeva perciò se l’agevolazione spetti, oltre ai veri e propri disinfettanti, anche a quelle soluzioni di “gel idroalcolico” che, pur non essendo classificate tra i biocidi o i Pmc, rientrano tra i «prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche (anche contenenti alcool)» di cui alla categoria Taric 33 dei codici doganali. Il sottinteso è che tali gel avrebbero proprietà “disinfettanti” ove contengano un titolo di alcol ritenuta efficace contro il Sars-CoV-2: l’Istitutoi superiore di sanità indica come minimo il 73,6% per la disinfezione della cute, e il 62% per la disinfezione delle superfici.
L’Agenzia conferma la propria – ineccepibile - interpretazione: sono «detergenti disinfettanti per mani» solo quelli classificati come biocidi o Pmc, che hanno l’autorizzazione per l’igiene umana (categoria PT1) o per l’igiene umana e per disinfettare le superfici (PT1/PT2).