Adempimenti

Senza l’Iri versamenti pesanti per le imprese individuali

di Gian Paolo Tosoni

Nel giorno della scadenza per il versamento del secondo acconto Irpef, le imprese individuali e le società di persone esprimono la loro delusione per non poter beneficiare della applicazione dell'imposta proporzionale nella misura del 24% sui redditi di impresa 2017. Questi contribuenti, se in regime di contabilità ordinaria, avrebbero volentieri ridotto l'acconto in relazione alla minor misura dell'Irpef dovuta per effetto dell'Iri; anzi in molti casi addirittura lo potevano evitare in quanto se l'impresa aveva realizzato negli anni passati utili tassati e non distribuiti, tali somme potevano essere e assegnate ai soci in esenzione da imposta. Per la verità ad oggi la norma sull'Iri è tuttora in vigore mentre il rinvio della applicazione dal 2019 è contenuto nel disegno della legge di bilancio 2018. Ma l'acconto è determinato su base storica e cioè sull'imposta dovuta per l'anno 2016, mentre nel calcolo previsionale occorre versare almeno il 100% dell'imposta che sarà dovuta per l'anno 2017. Quindi con il metodo previsionale, considerando la minor tassazione Iri, si ottiene un risultato che sarà un errore quando la legge di bilancio sarà approvata.

C'è anche la situazione imbarazzante relativa all'acconto versato in meno in sede di prima rata a giugno allorquando si riteneva l'entrata in vigore dell'Iri una certezza. Viene automatico pensare al ravvedimento operoso già in sede di versamento del secondo acconto entro oggi, ma osserviamo che la sanzione è comunque ridotta ad un ottavo del minimo sia che il versamento venga effettuato oggi, che a giugno 2018 e gli interessi legali dovuti sono insignificanti. Tanto vale attendere e sperare in un atto di clemenza da parte dell’Agenzia nello spirito dello Statuto del contribuente che prevede che i rapporti tra fisco e contribuente siano improntati alla buona fede.

Gli agricoltori invece possono evitare il versamento dell'acconto Irpef sui redditi dei terreni che dal 2017 e per un triennio non saranno più soggetti ad imposta (si veda Il Sole 24 Ore del 28 novembre).

Le imprese minori in regime di contabilità semplificata devono tenere conto che il reddito del 2017 sarà determinato con modalità ben diverse in confronto all'anno precedente e cioè mediante il criterio di cassa e non di competenza. Tale metodo prevede l'ininfluenza delle rimanenze di magazzino che pertanto saranno deducibili interamente nell'anno 2017. Tale circostanza per molte imprese genererà una perdita d'esercizio e quindi i contribuenti interessati possono tenerne conto in sede di determinazione degli acconti Irpef del 2017. La determinazione dell'acconto su base previsionale implica anche la scelta del metodo contabile da adottare in sede di determinazione del reddito e cioè quello di cassa in cui sono rilevanti incassi e pagamenti, oppure l'alternativa del metodo delle registrazioni Iva. In questo ultimo caso a nostro parere rilevano le fatture emesse e ricevute nel 2017 che devono essere registrate nel predetto anno. Le fatture di acquisto possono essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva, ma con riferimento all'anno di ricezione. Una diversa interpretazione, che non condividiamo, porterebbe a registrare le fatture di acquisto del 2017 entro il 30 aprile 2018 considerandole quindi una spesa del 2018. Questo comportamento ridurrebbe la perdita del 2017 con ovvi riflessi sugli acconti di imposta.

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