Controlli e liti

Senza parere del Mise l’investimento in ricerca non può essere contestato

Per la Ctp di Accona l’ufficio può verificare solo gli aspetti contabili e fiscali del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, ma non i profili tecnici

ADOBESTOCK

di Marcello Maria De Vito

La Ctp di Ancona con la sentenza n. 324 /2/2022 (presidente Fantini, relatore Cimini) ricorda che l’ufficio può verificare solo gli aspetti contabili e fiscali del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, ma non i profili tecnici, la cui valutazione spetta al ministero dello Sviluppo economico. Pertanto, prima di contestare il credito, l’ufficio deve richiedere un parere tecnico al Mise ex articolo 8, comma 2, Dm 27 maggio 2015. Una procedura che, in parte, verrà superata con la novità introdotta dal Dl Semplificazioni (art. 23, Dl 73/2022), in base al quale le imprese possono richiedere una certificazione esterna per attestare la qualificazione di questo tipo di investimenti ai fini del credito d’imposta.

La vicenda

L’agenzia delle Entrate notificava a una società un atto di recupero del credito d’imposta poiché i progetti realizzati erano sforniti dei criteri richiesti dal «Manuale di Frascati». La società impugnava l’atto contestando: che la normativa include non solo i progetti che hanno il carattere di novità, ma anche le spese miranti ad acquisire nuove conoscenze; che l’ufficio, prima di pronunciarsi, avrebbe dovuto acquisire il parere preventivo del Mise; che l’inesistenza del credito, si può ravvisare solo a fronte di un’attività frodatoria.

L’ufficio resisteva, affermando che non era stata documentato il requisito del superamento di un’incertezza scientifica e tecnologica, non risolvibile con le conoscenze del settore. Per quanto riguarda la contestazione di inesistenza del credito e la correttezza delle sanzioni, l’Agenzia affermava che il presupposto costitutivo del credito non è rilevabile mediante i controlli ex articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73.

La sentenza

La Ctp osserva che l’ufficio è deputato a verificare solo gli aspetti contabili e fiscali del credito, ma non i profili tecnici degli investimenti, la cui valutazione spetta solo al Mise. Gli uffici sono tenuti a «provvedere alla acquisizione di ogni elemento tecnico utile al caso attraverso il confronto diretto con il Mise» (circolare 31/E/2020) Nello stesso senso va la circolare n. 10419/2021 della Guardia di Finanza.

La Ctp sottolinea che la società ha prodotto una perizia asseverata da un esperto: con argomentazioni tecniche, ha attestato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa. La perizia non è stata in alcun modo confutata dall’Agenzia né sulla scorta di pareri o consulenze rilasciati da organi tecnici, né autonomamente. Pertanto la Ctp ha accolto il ricorso e annullato l’atto.

L’orientamento

La pronuncia ribadisce un orientamento già espresso dalla stessa Ctp con la sentenza n.392/21, secondo cui tale tesi pone il Mise in una posizione meramente “ancillare”; in sede di verifica, comporta un netto sbilanciamento di poteri a favore dell’ufficio, in una materia in cui, non si può escludere che il profilo tecnologico sia preponderante e in cui l’Agenzia non ha le specifiche competenze tecniche.

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