Controlli e liti

Senza regolare ricevuta la dichiarazione è omessa

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di Marco Denaro

Con la sentenza n. 22466 del 4 novembre , la Cassazione ha precisato, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, che la dichiarazione inviata in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Dpr n. 322 del 1998, si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 dello stesso articolo, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione.
Ne consegue che, la dichiarazione “scartata” dal sistema telematico centrale dell’Amministrazione finanziaria e non ritrasmessa nei termini deve equipararsi alla situazione di dichiarazione omessa.
La vicenda origina dal ricorso in Cassazione proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso una sentenza di appello che aveva annullato una cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600 del 1973 , con la quale provvedeva a recuperare, nei confronti di una società, l’Irpeg anno 2002 relativa al mancato riconoscimento di un credito di imposta indicato nella dichiarazione dell’anno precedente che, essendo stata scartata dall’Ufficio in quanto contenente un errore «bloccante», era stata considerata omessa.
I giudici del gravame, pur riconoscendo l’errore del contribuente nell’invio della dichiarazione, tanto che la stessa era stata considerata omessa, lo hanno ritenuto scusabile e, per l’effetto, avevano annullato la cartella. Nel ricorso in Cassazione, l’Amministrazione lamenta la contraddittorietà delle argomentazioni della sentenza appellata.
La Corte accoglie il ricorso sulla base del principio, ampiamente consolidato in giurisprudenza, per cui la dichiarazione inviata si considera presentata con la comunicazione, ovvero la ricevuta, dell’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuto ricevimento del modello (Cassazione, sentenza n. 14197 del 2015; n. 675 del 2015; n. 11156 del 2014).
Il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza in commento trova conferma nell’articolo 9 del Dm 31 luglio 1998, secondo cui le dichiarazioni si considerano presentate al momento in cui è completa la ricezione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del file che le contiene e che quelle per cui è stata rilasciata la ricevuta si considerano valide a tutti gli effetti di legge, nonché nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 2002 (paragrafo 4.3).
Nella specie, conclude la Cassazione, la dichiarazione, seppur inviata, non era stata accettata per motivi tecnici, senza che fosse stata effettivamente dimostrata dal contribuente, con idonea ricevuta, la positiva trasmissione della stessa al sistema telematico.
Si ricorda che, a seguito della presentazione telematica, l’intermediario deve rilasciare al contribuente, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, l’originale della dichiarazione trasmessa (quella sottoscritta dal contribuente) redatta su modello conforme a quello ministeriale, nonché copia della comunicazione dell’Agenzia di ricezione della dichiarazione, che costituisce la prova dell’avvenuta presentazione.
Tale comunicazione, attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica, è quel documento in formato elettronico trasmesso dall’Agenzia delle entrate al contribuente – ovvero all’intermediario all’uopo incaricato – che prova che la dichiarazione è stata presentata e che essa è stata ricevuta dall’Amministrazione. Essa è il solo documento in formato elettronico che prova che la dichiarazione è stata presentata e che la stessa è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria.

La sentenza n.22476 /15 della Cassazione

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