Senza rivalutazione i beni di leasing ancora da riscattare
La rivalutazione introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (la 145/18) riguarda i beni d'impresa e le partecipazioni: sono esclusi i beni utilizzati in base a contratti di leasing che possono essere rivalutati solo se già riscattati, perché soltanto in tal caso sono iscrivibili nell'attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice.
È una delle precisazioni contenute nel documento interpretativo 5 pubblicato (unitamente all'Interpretativo 4) sul proprio sito dall'Organismo italiano di contabilità in veste di bozza per la consultazione sino al 6 marzo che commenta le norme sulla rivalutazione dei beni d'impresa contenute nella legge citata.
Per individuare il valore massimo della rivalutazione si può utilizzare sia il criterio del valore d'uso, sia il criterio del valore di mercato.
La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio 2018 con riferimento a tutti i beni appartenenti a una stessa categoria omogenea applicando, per esigenze di omogeneità valutativa, un unico criterio all'interno della medesima categoria.
Per i beni materiali e immateriali possono essere adottate le tre solite modalità che prevedono la rivalutazione: del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo di ammortamento; del solo costo storico; e la riduzione del fondo ammortamento.
In via generale, la rivalutazione di un'immobilizzazione materiale o immateriale non comporta la modifica della vita utile: resta ferma la necessità, in base ai principi contabili Oic 16 e Oic 24, di aggiornare la stima della vita utile nel caso in cui si sia verificato un mutamento delle originarie condizioni di stima.
Nel bilancio 2018 gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, perché la rivalutazione è operazione successiva e l'ammortamento dei maggiori valori inizia dall'esercizio successivo a quello nel quale è effettuata la rivalutazione.
I maggiori valori iscritti nell'attivo circolante sono riconosciuti anche ai fini fiscali e, pertanto, alla data in cui è effettuata la rivalutazione, non sorge alcuna differenza temporanea, essendo il valore contabile pari al valore fiscale, con l'effetto che non si contabilizzano imposte differite.
Nei bilanci successivi, tuttavia, si iscrivono le imposte differite attive (anticipate), se esiste la ragionevole certezza del recupero, perché i maggiori valori sono riconosciuti a decorrere dal terzo esercizio successivo al 2018.
Ne consegue che, negli esercizi precedenti a quello in cui gli ammortamenti diventano fiscalmente deducibili, emergono differenze temporanee sulle quali devono essere considerate le imposte differite attive, se esiste la ragionevole certezza del loro recupero in base a quanto prevede il principio contabile Oic 25.
Nella nota integrativa sono illustrate le modalità adottate per la rivalutazione, anche con riferimento a quanto richiedono i principi contabili Oic 16 (Immobilizzazioni materiali), Oic 21 (Partecipazioni), Oic 24 (Immobilizzazioni immateriali), Oic 25 (Imposte sul reddito) e Oic 28 (Patrimonio netto).