Controlli e liti

Senza tassazione l’atto di dotazione relativo ai trust

di Angelo Busani

Con l’atto di dotazione del trust non si arricchisce alcun soggetto, ma si affidano momentaneamente taluni beni a un trustee affinchè questi li gestisca per la realizzazione dello scopo indicato dal disponente: non può pertanto applicarsi all’atto di dotazione del trust la tassazione propria degli atti che hanno un effetto patrimoniale; e pure le imposte ipotecaria e catastale, per la stessa ragione, devono essere applicate in misura fissa.

Lo decide la Corte di cassazione nella sentenza n. 975 depositata ieri, di notevole importanza in quanto essa conferma la svolta che la giurisprudenza di legittimità ha avuto con la sentenza 21614/2016 (ove si è affermato che la dotazione di un trust non è da intendere quale manifestazione di capacità contributiva), dopo che tutta la precedente giurisprudenza di legittimità (le ordinanze 3735/15, 3737/15, 3886/15 e 5322/15 e la sentenza 4482/16) aveva ritenuto l’atto di dotazione del trust come un presupposto d'imponibilità.

Per il vero, la sentenza 975/18 decide su un caso sorto anteriormente all’entrata in vigore del Dl 262/06 convertito in legge 286/06, vale a dire la legislazione che, nel reintrodurre nel nostro ordinamento l'imposta di successione e donazione (abolita con legge 383/01) ne ha disposto l’estensione agli atti a titolo gratuito e ai vincoli di destinazione (e, quindi, ai trust) e cassa una sentenza di Ctr Lazio che aveva sancito l’applicazione alla dotazione del trust dell’imposta di registro con l’aliquota del 3 per cento.

Ma sarebbe errato ritenere la sentenza 975/18 irrilevante perché riferita a un panorama normativo ora superato perché poco importa quale sia l’imposta applicabile (allora si parlava di registro, oggi si parla di donazione) in quanto ciò che rileva è se l’atto di dotazione abbia rilevanza patrimoniale, e cioè scateni un'imposta proporzionale o se si tratti di un mero momento transitorio in vista dell’attribuzione finale che il trustee compirà a favore dei beneficiari del trust all’esito del suo mandato.

Ebbene, la Cassazione si schiera decisamente in quest'ultimo senso.

La Corte argomenta che «indefettibilmente caratterizza lo schema negoziale del trust» il fatto che l’atto di dotazione «si può considerare non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali solo quelli finali, costituenti il presupposto dell’imposta di registro, prima mancando l’elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario».

Infatti, «il trasferimento dei beni al trustee avviene, … a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, e il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest’ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell’atto istitutivo del trust», per cui l’intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea».

Cassazione , sentenza 975/2018

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