Controlli e liti

Sequestro del conto corrente alla data del reato

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di Laura Ambrosi

Nei reati di omesso versamento è illegittimo il sequestro finalizzato alla confisca diretta sull’intera somma giacente sul conto del contribuente alla data del sequestro: il profitto sequestrabile in via diretta è solo il saldo al momento della consumazione del delitto. A fornire questo principio è la Cassazione, con la sentenza 22061 .

Il legale rappresentante di una società veniva indagato per il reato di omesso versamento di ritenute per un ammontare superiore a 150mila euro. Il Gip disponeva il sequestro finalizzato alla confisca diretta sulle somme presenti sul conto corrente della società e per l’eventuale differenza per equivalente sulle disponibilità del legale rappresentante. Il provvedimento veniva confermato dal Tribunale del riesame e l’indagato ricorreva in Cassazione. Tra i diversi motivi, eccepiva l’illegittimità della somma sequestrata sul conto della società perché eccedente il saldo disponibile al momento di consumazione del delitto. La Corte, accogliendo questa eccezione, ha fornito alcune importanti precisazioni. Il reato di omesso versamento di ritenute si consuma alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta sono i saldi liquidi. Tuttavia, la natura fungibile del denaro non è sufficiente per qualificare tutta la disponibilità presente al momento del sequestro come profitto. Può capitare che alla consumazione del reato il saldo fosse negativo o comunque di importo differente rispetto al momento di esecuzione del sequestro.

Esemplificando, se alla data di scadenza della dichiarazione il conto corrente aveva una disponibilità di 100 ed il debito tributario è pari a 1.000, la somma di denaro che può essere sequestrata direttamente non può essere superiore a 100, nemmeno se alla data del sequestro tali disponibilità dovessero essere aumentate. La differenza può essere oggetto solo di sequestro per equivalente.

È stato così affermato il principio secondo cui il sequestro, per essere qualificato come finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente il profitto del reato omissivo, non può mai essere disposto né essere eseguito per importi superiori ai saldi attivi giacenti sui conti correnti di cui il contribuente disponeva alla scadenza del termine per il pagamento.

Cassazione, III sezione penale, sentenza 22061 del 21 maggio 2019

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