Adempimenti

Sequestro preventivo con chance revoca

immagine non disponibile

di Laura Ambrosi

L'altra questione che interessa i contribuenti che hanno un procedimento penale in corso a seguito di violazioni tributarie costituenti reato ed oggetto di definizione in base al Dl 119/2018 riguarda gli effetti rispetto ad un eventuale sequestro preventivo operato sui beni dell’impresa e/o del rappresentante legale.

In caso di condanna per reati tributari, a norma dell’articolo 12-bis del Dlgs 74/2000 è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Di frequente, il Pm inquirente, sin dalle indagini preliminari richiede il sequestro preventivo su tali beni.

La confisca in ogni caso non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro.

In virtù di tale previsione secondo il consolidato orientamento di legittimità il sequestro non può essere eseguito sulle somme che il contribuente ha già restituito all’erario onde evitare che duplicazioni. In presenza di un impegno formale alla restituzione (è il caso ad esempio della rateazione) il sequestro sui beni è legittimo e può essere periodicamente ridotto, a richiesta dell’interessato dopo il pagamento delle singole rate.

Aderendo a uno degli istituti della pace fiscale che prevedono il pagamento di tutta l’imposta pretesa il contribuente, cui è stato eseguito un sequestro, potrà chiederne la revoca ovvero la riduzione a seconda se abbia optato o meno per il pagamento in unica soluzione ovvero a rate.

In genere infatti, il sequestro viene operato sulle somme ritenute evase e non anche su eventuali sanzioni ed interessi, anche se, va detto che secondo alcune isolate pronunce di legittimità il profitto del reato si identifica anche nelle sanzioni.

Se invece il contribuente accede alla definizione delle liti con pagamento della metà dell’imposta pretesa (vittoria in primo grado) ovvero un quinto (vittoria in secondo grado) potrà chiedere certamente il dissequestro per la somma corrispondente, ma pare difficile pretendere l’integrale dissequestro. Al riguardo, la Cassazione (sentenza 46974/2018) in occasione di un ricorso proposto da un contribuente che aveva aderito alla precedente rottamazione e che richiedeva la revoca del sequestro, ha precisato, tra l’altro, che l’impegno al pagamento, per escludere la confisca, deve essere circoscritto ai casi di obblighi assunti formalmente (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione procedure rateizzazione automatica o a domanda). Restano così fuori eventuali ipotesi dirette a sostituire (come nel caso del procedimento oggetto della pronuncia) i beni, oggetto di sequestro, con la prestazione di garanzie reali o personali su altri beni. Sotto questo aspetto sembra quindi che, secondo la Suprema corte, quanto versato con la rottamazione sia rilevante ai fini della revoca della misura cautelare.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©