Serve il codice fiscale per le navi senza Iva
Mini guida al modello per la non imponibilità Iva delle cessioni di beni e servizi per le navi in alto mare
L’approvazione da parte dell’agenzia delle Entrate del modello per la non imponibilità Iva dell’articolo 8-bis del Dpr 633/72 per le cessioni di beni e prestazioni di servizio relative alle navi adibite alla navigazione in alto mare, presenta delle difficoltà applicative che necessitano di una specifica valutazione interpretativa. La questione è di particolare rilevanza perché riguarda, in termini oggettivi, tutte le unità navali sia quelle collegate alla nautica che quelle collegate allo shipping con un impatto per gli operatori del settore di tipo globale. Proviamo, dunque, a valutare con attenzione alcune scelte realizzate con il modello appena approvato.
La prima scelta è stata quella di mantenere in comune il frontespizio relativo alla dichiarazione della percentuale di utilizzo in Europa dell’unità navale di cui all’articolo 7-sexies del Dpr 633/72 (quadro A) con quello della non imponibilità articolo 8 bis del Dpr 633/72 (quadro B). La scelta rende i dati relativi al codice fiscale del dichiarante e del suo rappresentante obbligatori anche per i soggetti non residenti che potrebbero esserne privi e, consecutivamente rende più gravosi gli adempimenti per l’acquisto in regime di non imponibilità in Italia da parte di tali soggetti, che potrebbero essere indotti a dirottare i propri acquisti all’estero.
Il quadro B collegato, come indicato in precedenza, alla non imponibilità articolo 8-bis è diviso in due sezioni, di cui:
1 la prima dedicata ai dati relativi alle navi per cui viene rilasciata la dichiarazione e per ogni nave alla tipologia di operazioni per le quali il dichiarante intende avvalersi della facoltà (se acquisti o importazioni) e dell’anno di riferimento;
2 la seconda per i dati relativi ai cedenti o prestatori, con associata la nave (per rigo e numero, da sezione I).
In relazione a questo seconda sezione si rileva che i dati oggetto di comunicazione devono essere conosciuti e individuati prima della presentazione del modello.
Le istruzioni indicano la «tipologia di operazioni per le quali il dichiarante intende avvalersi della facoltà di non applicazione dell’Iva» in acquisti o importazioni e l’anno di riferimento. A prescindere dalla considerazione circa l’alternatività («o») fra due tipologie di operazioni che ben potrebbero invece entrambe verificarsi nello stesso anno, si osserva che il provvedimento attuativo ripete il termine facoltà già introdotto nel dettato dell’articolo 8-bis del Dpr 633/1972 dalla legge di Bilancio 2021. L’enunciazione della non imponibilità Iva di un’operazione come esercizio di una facoltà lasciata al cessionario o committente, scelta legislativa di critica applicazione unionale, sembra, però, aggiungere un importante tassello – a conforto della piena detraibilità per il cliente dell’imposta che sia stata addebitata pur in presenza delle condizioni oggettive per la non imponibilità dell’operazione – rispetto al panorama interpretativo e giurisprudenziale attuale (tra cui: Cassazione 24289/2020 e 10439/2021, circolare GdF 25 novembre 2020 a parziale modifica della precedente 13 aprile 2018 n. 114153/18).
I codici previsti per il campo 7, che differenziano l’attestazione per l’anno solare precedente (codice 1) rispetto al caso di «primo utilizzo», di attestazione dell’intenzione di effettuare viaggi qualificanti «nell’anno solare in corso» (codice 2) non risulta coerente con l’interpretazione data per il caso di primo utilizzo dalla risoluzione 39/E/2021, che riferiva invece la condizione all’anno solare successivo alla messa in servizio.