Controlli e liti

Serve l’attestazione per gli atti digitali notificati su carta

di Laura Ambrosi e Gabriele Baschetti

L’agenzia delle Entrate può redigere e firmare avvisi di accertamento in formato digitale, ma, qualora si avvalga della notifica a mezzo posta di copia analogica, dovrà necessariamente attestarne la conformità all’originale informatico ai sensi dell’articolo 23 del Codice dell’amministrazione digitale (Cad, Dlgs 82/2005). In difetto, l’atto notificato è nullo a causa dell’impossibilità per il contribuente di verificare la conformità dello stesso con l’originale digitale elaborato dall’ufficio. È questo il principio stabilito dalla Ctp di Teramo con la sentenza 388/01/2017 (presidente Perla, relatore Papa).

Nel caso in esame, l’Agenzia notificava a una società una copia cartacea di un avviso di accertamento originariamente formato e sottoscritto digitalmente. Appreso che la copia cartacea notificata non presentava alcuna attestazione di conformità all’originale informatico di cui rappresentava una riproduzione, la società contribuente eccepiva preliminarmente l’inesistenza dell’atto per violazione dell’articolo 23 del Cad.

Secondo tale norma, le copie su supporto analogico di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale e se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.

La norma prevede poi che sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto un contrassegno, che sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione autografa se richiesta per la validità all’atto.

Mediante le controdeduzioni, l’Agenzia confermava la bontà del proprio operato, sostenendo di aver rispettato l’articolo 23 del Cad.

La Ctp di Teramo, richiamando il combinato disposto dell’articolo 3-bis, comma 4-bis, del Dlgs 82/2005 e dell’articolo 3 del Dlgs 39/1993, ha correttamente rilevato che all’Agenzia è riconosciuta la possibilità di notificare la copia analogica di un avviso di accertamento digitale. Tuttavia, la copia così notificata soggiace alla disciplina dell’articolo 23 del Cad, il quale prevede due ipotesi: le copie analogiche su cui è apposta l’attestazione di conformità da parte del pubblico ufficiale hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale; diversamente, quelle prive di tale attestazione hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale solo se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.

Nel caso oggetto della controversia, la conformità era stata disconosciuta, dato che la copia cartacea notificata alla società recava l’attestazione totalmente in bianco, mentre la copia prodotta in atti dall’Agenzia la riportava compilata. Inoltre, sull’atto erano presenti numerose correzioni a penna.

La Ctp di Teramo ha così dichiarato l’avviso di accertamento affetto da nullità, poiché il destinatario non poteva avere certezza che l’atto analogico ricevuto, unico elemento su cui sviluppare le proprie difese, fosse una copia conforme all’originale informatico elaborato dall’ufficio.

Ctp Teramo, sentenza 388/01/2017

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