Controlli e liti

Serve una nuova cartella per incassare i debiti tributari della Snc cancellata dal registro

di Roberto Bianchi

Equitalia ha la facoltà di procedere nei confronti della compagine sociale al fine di garantirsi l'incasso dei debiti tributari maturati da una Snc depennata dal registro delle imprese, esclusivamente nel caso in cui emetta una nuova cartella di pagamento distintamente titolata a uno o più soci. Tale è il postulato pronunciato dalla sezione III della Ctp di Lecce, mediante la sentenza 672 del 23 febbraio 2017 , che ha illustrato come, nel caso di rimozione di una società in nome collettivo dal Registro imprese ex articolo 2312, Codice civile, il concessionario abbia la facoltà di procedere nei confronti della compagine sociale, al fine di garantirsi l’incasso dei debiti tributari maturati dalla Snc, esclusivamente in seguito alla notifica di una cartella di pagamento ai medesimi.

Il caso

Nel caso in esame il Concessionario aveva notificato a un soggetto, nella sua qualità di ex socio ed ex legale rappresentante di una Snc depennata dal registro delle imprese in seguito al perfezionamento di una istanza di cancellazione volontaria, tre intimazioni di pagamento mediante le quali gli veniva ingiunto di corrispondere il debito scaturente da date cartelle di pagamento espresse nei confronti della menzionata Snc, avverso le quali il soggetto resisteva proponendo ricorso nella sua precedente qualità di socio e legale rappresentante della società, estinta per cancellazione volontaria. I giudici leccesi accoglievano il ricorso del contribuente rilevando che «con l'impugnazione si contesta la legittimità della pretesa in quanto esercitata nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente» e che tale confutazione è da ritenersi condivisibile in quanto Equitalia ha ingiunto il pagamento alla società, da tempo depennata dal registro delle imprese e pertanto insussistente. Il concessionario della riscossione, di contro, «avrebbe dovuto identificare i soci della società XY al momento della cancellazione ed emettere una nuova cartella di pagamento per legittimare, ai sensi della richiamata disposizione, la riscossione in danno di questi ultimi.».
Da tutto ciò scaturisce che «le tre intimazioni … sono illegittime» e pertanto il ricorso presentato dal socio deve trovare accoglimento. Inoltre i giudici hanno voluto evidenziare come le obbligazioni incombenti nei confronti di una società in nome collettivo, dopo la sua estinzione in seguito alla cancellazione dal registro imprese, si riversano in capo ai componenti la compagine sociale i quali, di conseguenza, hanno pieno titolo per opporsi alla pretesa creditoria rivolgendosi al giudice competente.
È opportuno ricordare che le sentenze a Sezioni Unite 4060/1/2 del 2010 della Suprema Corte hanno sancito che, a far data dal 1° gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese di una società, di capitali o di persone, comporta in ogni caso la sua estinzione, anche in presenza di crediti rimasti insoddisfatti e/o di relazioni giuridiche ancora in essere.
Pertanto attraverso l'introduzione, all’interno dell’articolo 2312, Codice civile, della particolare espressione «dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci» viene definita una diretta connessione tra la cancellazione dal registro delle imprese e la cessazione della società che comporta l'incontrovertibile estinzione dell'ente.
Di conseguenza i creditori che risultano tali al momento della cancellazione della società, conservano la facoltà di rivalersi esclusivamente nei confronti di soci e liquidatori entro i limiti disposti dall'articolo 2312 , Codice civile.
Tali conclusioni determinano degli inevitabili riverberi anche sul piano tributario, in considerazione del fatto che gli atti impositivi, riferiti a una società estinta, devono ritenersi giuridicamente inesistenti e, pertanto, improduttivi di effetti nei confronti sia della società e sia dei i liquidatori e dei soci.
La disciplina contenuta nell’articolo 2312 ha nondimeno una rilevanza unicamente civilistica. Di conseguenza, qualora l’agenzia delle Entrate volesse rappresentare le proprie ragioni di credito in forza di tale disciplina, sarà chiamata a rivolgersi al giudice competente.

Ctp Lecce, sentenza 672 del 23 febbraio 2017

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