Imposte

Servizi a basso valore con semplificazioni su documenti e calcoli

di Giacomo Albano e Massimo Bellini

Approccio semplificato per i servizi a basso valore aggiunto. È quanto prevede l’articolo 7 del decreto del Mef del 14 maggio, che implementa in tal modo la disciplina dettata dal nuovo capitolo VII delle linee guida Ocse sui prezzi di trasferimento.

In conformità all’Ocse, il Dm individua i servizi a basso valore aggiunto sulla base di alcune caratteristiche essenziali. Deve trattarsi di servizi che:

• hanno natura di supporto;

• non sono parte dell’attività principale del gruppo;

• non richiedono l’uso di rilevanti beni immateriali;

• non comportano l’assunzione di rischi rilevanti.

Non si considerano in ogni caso a basso valore aggiunto i servizi che il gruppo presta a soggetti terzi.

Le linee guida Ocse forniscono un’elencazione dei servizi che possono essere considerati «a basso valore aggiunto», tra questi ci sono: attività di contabilità e revisione, gestione dei crediti/debiti, attività connesse alle risorse umane, monitoraggio di dati connessi alla salute, alla sicurezza, all’ambiente, servizi di It, di comunicazione, legali e tributari.

Secondo il Dm, l’approccio semplificato applicabile a questa tipologia di servizi prevede che il prezzo di libera concorrenza possa essere determinato, previa predisposizione di apposita documentazione, sulla base dei costi – diretti ed indiretti – connessi alla fornitura del servizio, più un margine del 5%.

Pertanto, l’approccio dovrebbe articolarsi nelle seguenti fasi:

1. determinazione dei costi sostenuti per rendere i servizi (cost pool), escludendo i costi sostenuti nell’interesse del prestatore (ad esempio, shareholder activities);

2. esclusione dal cost pool dei costi per servizi che vanno a beneficio soltanto di una o alcune delle società del gruppo;

3. allocazione del costo complessivo residuo – maggiorato del margine del 5% - tra tutte le imprese che beneficiano dei servizi sulla base di chiavi di allocazione coerenti.

Particolarmente rilevante è la semplificazione documentale che l’Ocse garantisce ai gruppi che optano per la metodologia semplificata. Questi dovranno predisporre:

• una descrizione delle categorie di servizi a basso valore aggiunto erogati, con l’identità dei beneficiari, la descrizione dei benefici attuali e potenziali per ciascuna categoria di servizi e la descrizione dei criteri di ripartizione;

• contratti scritti;

• documentazione e calcoli che mostrino la quantificazione dei costi;

• evidenze dei calcoli dei criteri di ripartizione.

Secondo le linee guida tale documentazione è sufficiente a dimostrare, oltre che la congruità dei prezzi applicati, anche l’inerenza del servizio (cosiddetto «benefit test»). Si tratta di un aspetto particolarmente importante nel contesto italiano, dove le verifiche fiscali tendono a contestare il requisito dell’inerenza degli addebiti infragruppo più che la congruità dei valori addebitati. Andrà inoltre chiarita la relazione tra tale documentazione ed il regime degli oneri documentali per ottenere la penalty protection.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©