Sezionale-salvagente per la detrazione Iva
Nonostante il generale apprezzamento per le aperture interpretative contenute nella circolare 1/E/2018 sulla detrazione Iva, non tutto è stato chiarito, per cui su alcuni temi le Entrate dovranno ritornare, nel corso di Telefisco o in altra occasione.
Un primo punto ancora criptico è quello del momento di ricevimento della fattura, ogni qual volta non vi è la prova inconfutabile di tale accadimento (esempio tipico, la Pec). Nel paragrafo 1.4 della circolare c’è un riferimento alla «corretta tenuta della contabilità» e all’articolo 25, comma 1 del decreto Iva (numerazione in ordine progressivo delle fatture e bollette doganali ricevute), ma non si comprende se si sta invitando gli Uffici a una certa elasticità o si stanno avvisando i contribuenti di alzare il livello di attenzione su questo aspetto sino a ora abbastanza sottovalutato.
Un secondo tema riguarda spesometri e comunicazioni delle liquidazioni Iva. Ovviamente non ci sono dubbi né sulle fatture ricevute a dicembre 2017 e registrate in tale mese (che entreranno nello spesometro e nella liquidazione Iva di riferimento), né su quelle esigibili nel 2017 ma ricevute, incontrovertibilmente, nel 2018, che saranno registrate e liquidate nel 2018, entrando nello spesometro e nella comunicazione Iva del periodo di riferimento. Le perplessità sorgono, invece, quando si utilizzano i registri sezionali (o altra modalità informatica equivalente) per registrare nel 2018 fatture esigibili e ricevute nel 2017. Queste fatture, per poter consentire la detrazione, devono essere liquidate non nel mese di registrazione (2018) ma nella dichiarazione annuale Iva riferita all’anno precedente (2017).
Ma in quale spesometro ed in quale liquidazione Iva devono rientrare? In proposito sono possibili due tesi. La prima considera i “sezionali” del 2018 come una propaggine del 2017, e ciò comporterebbe l’integrazione dello “spesometro” del secondo semestre 2017 (o dell’ultimo trimestre dello steso anno) e dell’ultima comunicazione della liquidazione Iva di periodo. Lo slittamento della scadenza dello spesometro oltre il 28 febbraio (precisamente al sessantesimo giorno dalla data di approvazione del provvedimento che approva il “nuovo” spesometro, attualmente in bozza) aiuta questa soluzione. Infatti, il problema principale di questa procedura riguarda le fatture registrate dopo l’invio delle comunicazioni ed in prossimità del 30 aprile, data ultima per esercitare, ordinariamente, il diritto alla detrazione in dichiarazione. Ci si trova, infatti, in una delle situazioni descritte dalla risoluzione 104/E/2017, ossia nella necessità di integrare uno spesometro già inviato (ravvedendo le relative sanzioni) e, regolarizzando direttamente l’errata comunicazione Iva con il modello dichiarativo, di versare la sanzione base di cui all’articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/97 (500 euro) ridotta per effetto del ravvedimento operoso. Ma è anche eccessivo parlare di sanzione tenuto conto della legittimità della registrazione entro il 30 aprile.
Una tesi differente, invece, porta a considerare i “sezionali” come facenti parte dei registri Iva acquisti 2018, con la conseguenza che le fatture ivi registrate andrebbero riportate nello spesometro del primo semestre 2018 (o dei primi due trimestri) senza alcuna sanzione. Per quanto riguarda la comunicazione della liquidazione Iva, si è dell’avviso che, seguendo questa tesi, le citate fatture non entrino in alcuna comunicazione, poiché, in effetti, partecipano alla detrazione direttamente in dichiarazione e, di fatto, non entrano in alcuna liquidazione periodica. Si attendono chiarimenti in proposito.
Quanto sino ad ora osservato assume un rilievo particolare nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata che hanno intenzione di optare, nella prossima dichiarazione Iva, per il metodo di cui al comma 5 dell’articolo 18 Dpr 633/72 (fattura di acquisto registrata = fattura pagata); il problema, per completezza, si presenta anche per chi annota i mancati incassi e pagamenti in quanto si parte pur sempre dalla contabilità Iva. Le fatture inserite nei “sezionali” vanno considerati come costi del 2017 o del 2018? La circolare 1/E/2018 non aiuta a sciogliere il dilemma, per cui il dubbio (pesante) rimane.
Infine, fatture esigibili nel 2017, ricevute nel 2017 ma registrate dopo la presentazione della dichiarazione comportano, ai fini del recupero della detrazione, la presentazione di una dichiarazione integrativa, ravvedendo lo spesometro e “sistemando” l’errore nella comunicazione Iva con l’applicazione delle sanzioni (ravvedibili) di cui all’articolo 5 e 11, comma 2-ter, del Dlgs 471/97 (risoluzione 104/E/2017).