Imposte

Sgravio su un numero di annualità scelto con «discrezionalità tecnica»

di Gianfranco Ferranti

Le spese sostenute dalle imprese per riparazioni, manutenzioni e migliorie concernenti immobili detenuti in locazione sono deducibili nell’arco temporale stabilito dalla società «in base ad una scelta fondata su criteri di discrezionalità tecnica». La Corte di cassazione ha fornito questo chiarimento nell’ordinanza 6288/2018 e questa volta la giurisprudenza di legittimità non risulta discordante.

L’articolo 108, comma 1, del Tuir stabilisce che le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. La deduzione dei costi per migliorie su beni di terzi si effettua, in base al principio Oic 24, nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore.

Gli uffici delle Entrate possono sindacare la correttezza civilistica e contabile dei comportamenti delle imprese in tutti i casi nei quali la normativa impone agli amministratori regole precise e vincolanti. Non può essere, invece, contestata la scelta della società che, esercitando la discrezionalità riconosciuta dai principi contabili, deduce le spese in esame facendo riferimento al periodo residuo di locazione, senza tenere conto della possibilità di rinnovo riconosciuta al conduttore.

La Corte si era già espressa in tal senso nella sentenza 382/2016, in cui era stato affermato che, a fronte della scelta della società – effettuata nell'ambito della sua «discrezionalità tecnica» e con il consenso di sindaci e revisori – di dedurre le spese in esame in relazione alla durata contrattuale della locazione senza considerare l'eventuale rinnovo, «non appare condivisibile l’automatica estensione della ripartizione di tali costi alla durata della locazione comprensiva del periodo di rinnovo».

Tale conclusione, ribadita nella ordinanza 6288/2018, risulta senz’altro corretta perché «tenere conto» del rinnovo non significa che l'impresa è obbligata ad «allungare» il periodo di deduzione a quello conseguente al rinnovo stesso, trattandosi di una valutazione rientrante «nella sua discrezionalità tecnica». Si tratta, quindi, di una facoltà esercitabile solo qualora le spese siano destinate a cedere la loro utilità anche ai periodi compresi nell’arco temporale oggetto del rinnovo.

Il Fisco dovrebbe, quindi, modificare le istruzioni fornite nelle risoluzioni 9/2980/1982 e 9/400/1983, in base alle quali, qualora il contratto di locazione preveda la rinnovabilità alla scadenza, le quote di spese in esame devono interessare anche le annualità per le quali il contratto viene rinnovato e che, in caso di mancato rinnovo del contratto stesso, le residue quote vanno interamente dedotte nell’esercizio in cui si verifica tale circostanza.

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