Controlli e liti

Sì all’accesso ai dati dei rapporti finanziari se l’accertamento è concluso

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di Andrea Taglioni


L’amministrazione finanziaria deve consentire al contribuente di prendere visione dei documenti contenuti nell’ archivio dei rapporti finanziari o estraibili con semplici interrogazioni nelle banche dati dell’agenzia delle Entrate e utilizzati ai fini dell’accertamento. Pertanto l’Ufficio non può negare l’accesso ai dati se risulta conclusa la fase di accertamento e il contribuente circostanzia ed individua specificatamente i documenti che intende visionare. Sono le conclusioni a cui è giunto il Tar delle Marche con la sentenza 90 del 5 febbraio 2018 .

I giudici analizzano la fattispecie dell’accesso ai documenti presenti all’interno dell’anagrafe dei rapporti finanziari utilizzati dall’agenzia per l’accertamento tributario e per i quali è stato opposto il diniego. Nello specifico al contribuente era stata negata la possibilità di estrarre copia dei documenti relativi all’elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari con cui il contribuente, ed altri cointeressati, avevano intrattenuto rapporti finanziari. Inoltre veniva avanzata la richiesta delle movimentazioni finanziarie sulla base delle quali l’Ufficio aveva fondato la propria attività accertativa.
Innanzitutto i giudici amministrativi chiariscono come l’inibizione al diritto d’accesso nei procedimenti tributari è limitata solamente alla fase di pendenza del procedimento venendo meno una volta che l’Ufficio notifica l’avviso di accertamento.
Quanto all’oggetto della richiesta di accesso il Consesso amministrativo ha evidenziato che gli atti erano stati analiticamente individuati e, quindi, i documenti erano disponibili all’interno della banca dati e facilmente estraibili con la semplice interrogazione del sistema. Solo i documenti non esistenti o non formati dall’Amministrazione può legittimare, se debitamente motivato, il diniego.
L’organo giudicante, quindi, ha disposto l’accoglimento dell’istanza del contribuente sottolineando come l’amministrazione deve consentire la visione se i documenti sono necessari per curare e difendere i propri interessi giuridici.
Quindi, la messa a disposizione degli atti è consentita nella misura in cui la documentazione richiesta ha un collegamento o una connessione con la situazione giuridica che si intende tutelare ferma restando la possibilità, per l’amministrazione, di utilizzare i dati per l’esercizio delle proprie funzioni di accertamento e controllo.

Tar Marche, sentenza 90/2018

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