Controlli e liti

Sì all’avviso a una Sas estinta se notificato ai soci

di Laura Ambrosi

È legittimo l’accertamento emesso nei confronti di una società di persone estinta se notificato ai soci: questi ultimi, infatti, divengono i successori dei debiti sociali rimasti inevasi.

A fornire questa precisazione è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12953 depositata ieri.

L’Agenzia delle entrate notificava ad una società in accomandita semplice estinta un avviso di accertamento con il quale rettificava i ricavi dichiarati. Da tale atto, discendevano i provvedimenti per i due soci, ai quali veniva imputato per trasparenza il maggior reddito.

Questi ultimi impugnavano i provvedimenti, rilevando la nullità degli stessi perché derivanti da un atto presupposto a sua volta nullo perché notificato alla società ormai estinta.

Entrambi i giudici di merito accoglievano i ricorsi affermando che non potendo l’Agenzia vantare alcun credito nei confronti dell’ente cancellato, derivava la nullità anche degli avvisi di accertamento Irpef notificati agli ex soci.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva così per Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un’errata interpretazione della norma.

La Suprema Corte ha innanzitutto ribadito che la cancellazione dal registro imprese di una società corrisponde alla sua estinzione, ma ciò non estingue “automaticamente” tutte le posizione debitorie.

Per non sacrificare ingiustamente il creditore sociale, infatti, i debiti si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero nella misura in cui ne avrebbero risposto in vigenza dell’ente (quindi illimitatamente per le snc o per i soci accomandatari o limitatamente nella misura di quanto riscosso in sede di liquidazione per le società di capitali e per i soci accomandanti). È altresì ribadito che la nuova norma, introdotta dall’art. 28 co. 4 del Dlgs 175/2014, secondo la quale la capacità delle società cancellate dal registro imprese è differita di cinque anni ai fini tributari e contributivi, non può avere alcuna valenza retroattiva, in quanto non si tratta di una disposizione con carattere interpretativo. Ne consegue così che è applicabile solo alle cancellazioni successive al 12 dicembre 2014.

I giudici di legittimità chiariscono poi che nella specie l’accertamento per Iva e Irap emesso nei confronti della società di persone già cancellata era stato correttamente notificato agli ex soci in qualità di “successori”.

Così facendo, infatti, l’Agenzia ha rivolto direttamente alle persone fisiche la propria pretesa.

Da tale validità, peraltro, conseguiva anche la legittimità degli accertamenti Irpef emessi per trasparenza.

La decisione è particolarmente importante poiché chiarisce che ai fini della sua validità, l’accertamento emesso nei confronti della società cancellata va notificato agli ex soci. Sebbene non è precisato poi, è tuttavia verosimile che soprattutto nelle ipotesi di responsabilità limitata alle somme riscosse in sede di liquidazione, l’atto dovrebbe contenere un’adeguata motivazione a supporto.

L’ordinanza n. 12953/2017 della Cassazione

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