Sì all’esenzione Imu per il pensionato coltivatore diretto
Il pensionato coltivatore diretto ha diritto all’esenzione in materia di Imu. Lo ha stabilito la Ctp Reggio Emilia 163/2/2019 depositata il 16 luglio scorso (presidente Montanari, relatore Gianferrari).
Si ricorda che l’articolo 1, comma 13, della legge 208/2015 dispone che sono esenti da Imu i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
La definizione di coltivatore diretto la fornisce la legge 604/1954: si tratta delle persone che dedicano abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra, a condizione che la manodopera dipendente risulti non superiore ai due terzi di quella occorrente per la conduzione del fondo.
La normativa in materia di Imu condiziona l’esenzione alla iscrizione nella previdenza agricola e i coltivatori diretti, ancorché pensionati, hanno l’obbligo dell’iscrizione previdenziale. Infatti la circolare Inps 75/2012 che ha definito i «contributi obbligatori dovuti per l’anno 2012», ha previsto specifiche aliquote per i soggetti ultrasessantacinquenni titolari di pensione, a dimostrazione che anche i soggetti pensionati sono obbligati al versamento dei contributi se svolgono una attività lavorativa. Per i coltivatori diretti, l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali è nata con la legge 1047/1957, successivamente modificata dalla legge 9/1963 e dalla legge 233/1990.
La medesima esenzione da Imu sui terreni agricoli spetta agli imprenditori agricoli professionali (Iap) che sono definiti dall’articolo 1 del Dlgs 99/2004. Fra i requisiti richiesti per questi soggetti è previsto che il reddito di lavoro, escludendo i trattamenti pensionistici, non deve superare il reddito derivante dall’esercizio della attività agricola. Per questi soggetti è stato il legislatore stesso a stabilire l’irrilevanza della pensione.
Di conseguenza, con queste premesse, sembra ovvio le agevolazioni previste dalla normativa a favore di un coltivatore non possano essere precluse se l’interessato è in pensione. Sul punto, però, si è sviluppato un consistente contenzioso certamente favorito dalla sentenza della Corte di cassazione 13745/2017, le cui conclusioni sono difficilmente condivisibili.
Secondo la pronuncia, la maturazione della pensione esclude che il soggetto che ha fruito dell’agevolazione possa essere considerato coltivatore diretto, poiché lo status di pensionato sarebbe ostativo al riconoscimento dell’agevolazione, ancorché il soggetto sia iscritto negli elenchi previdenziali. La Cassazione, inoltre, sostiene che i coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale sono tali solo se traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito. Conclusioni che appaiono palesemente in contrasto con le norme di legge.
Sotto questo profilo, quindi, la commissione provinciale di Reggio Emilia, seppur gerarchicamente di grado inferiore, rende giustizia alla platea degli interessati, riconoscendo l’irrilevanza del trattamento pensionistico che nel caso oggetto di contenzioso superava abbondantemente il reddito agricolo dichiarato.