Imposte

Sì all’Irap sulla vendita del calciatore

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di Stefano Mazzocchi

Dev’essere assoggettata ad Irap la plusvalenza derivante dal contratto con il quale una società sportiva rinuncia ai propri diritti sull’atleta in favore di un’altra, in cambio di un corrispettivo. È il principio espresso dalla Ctr Piemonte con la sentenza 825/5/2017 (presidente Garino, relatore Menghini), depositata lo scorso 22 maggio.

Nell’occasione i giudici sabaudi, partendo dai principi affermati da una precedente pronuncia di merito (Ctp di Parma 11/9/2008), sono approdati a tale conclusione sulla base della configurazione civilistica della fattispecie sottoposta al loro esame.

Sotto questo profilo, in particolare, la commissione ha sottolineato come si tratti di un negozio strutturato in tre distinte fasi:

l’accordo formale intervenuto tra due società in merito al prezzo concordato e al nome del giocatore;

la variazione di tesseramento, con il consenso dell’atleta;

il subentro del cessionario al cedente, alle stesse condizioni del contratto originario.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti di natura fiscale, per la Ctr – che sul punto ha confermato la decisione dei giudici di primo grado - la vendita del contratto rappresenta l’«effettiva cessione di un bene immateriale», volta a produrre effetti sulle parti e, in particolare, sul cedente. Quest’ultimo, infatti, «rinunciando anzitempo al diritto esistente», in un’ottica imprenditoriale, usufruirà di un vantaggio analogamente a quanto avviene in occasione di una cessione di beni strumentali. Ragionando diversamente – ha sostenuto la Ctr piemontese – la fattispecie assumerebbe i connotati tipici dell’elusione fiscale. Per la commissione, in sostanza, l’operazione in esame non si potrebbe considerare straordinaria, distinta e in alcun modo ricollegabile al plusvalore derivante dalla cessione di beni strumentali.

La conclusione della Ctr Piemonte appare in linea anche con l’unico intervento della Cassazione in materia (sentenza 3545/2004), mentre in senso contrario si registra una pronuncia della Ctr Lazio (92/28/2012).

A conferma della tesi dell’amministrazione - fatta propria dalla commissione tributaria - l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 213/E/2001 ha presentato una serie di chiarimenti in merito al trattamento tributario, ai fini Irap, dei proventi che le società calcistiche realizzano all’atto del trasferimento dei calciatori. Nel documento di prassi, è stato precisato, infatti, che le plusvalenze realizzate per effetto della cessione di un contratto di prestazione sportiva, sono relative a un bene strumentale e, di conseguenza, devono essere considerate componenti ordinari e non straordinari di reddito.

Ne deriva che le stesse dovranno concorrere alla formazione della base imponibile Irap della medesima società sportiva, in applicazione dell’articolo 5, comma 1, del Dlgs 446/1997.

L’importo versato dalla società sportiva cessionaria per ottenere la cessione del contratto dell’atleta dev’essere iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale, tra le «Altre immobilizzazioni immateriali»: rappresenta, quindi, il corrispettivo dovuto per succedere nel contratto di prestazione sportiva esistente. Questo diritto costituisce un bene immateriale, strumentale all’esercizio dell’impresa, sia fiscalmente, perchè ammortizzabile, sia civilisticamente perchè necessario per conseguire l’oggetto sociale.

Ctr Piemonte, sentenza 825/5/2017

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