Sì all’opzione per il fai-da-te anche nel caso di rinnovo
La scelta per il calcolo fai-da-te si può esercitare anche in caso di rinnovo del regime. Il punto 1.1 del provvedimento dell’agenzia delle Entrate in data 30 luglio 2019 stabilisce che possono esercitare l’opzione per la determinazione diretta (senza ruling) del reddito agevolabile i contribuenti che hanno concluso un accordo preventivo, in alternativa al rinnovo dello stesso.
L’articolo 12 del provvedimento del 1° dicembre 2015 stabilisce che, almeno 90 giorni prima della scadenza del ruling, l’impresa può presentare domanda di rinnovo dei termini dell’accordo stesso all’Ufficio. In alternativa al rinnovo dell’accordo (e dunque in mancanza della istanza prevista al riguardo), i contribuenti possono ora esercitare la scelta per l’autodeterminazione del reddito agevolabile ai sensi dell’articolo 4 del decreto crescita. L’uscita dal ruling già avviato, che a regime non è consentita (salva la regola transitoria per gli accordi in corso al 1° maggio 2019), può dunque riguardare anche i casi di rinnovi di accordi già conclusi.
In realtà, gli accordi stipulati dal fisco hanno generalmente una durata che copre l’intero arco di validità del regime (salva revoca o modifiche) e dunque cinque esercizi. Il rinnovo coinciderà generalmente con l’esercizio di una ulteriore opzione quinquennale.
Il provvedimento del 30 luglio scorso fa luce anche sulle modalità di adozione della idonea documentazione (obbligatoria per chi sceglie il fai da te in caso di utilizzo diretto) da parte di chi intende coprirsi da eventuali sanzioni in caso di rettifica del reddito agevolato (disapplicazione dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 471/1997). Il decreto crescita stabilisce che il possesso della documentazione per gli anni pregressi deve essere comunicato mediante dichiarazione integrativa. I modelli di dichiarazione, fino a quello del 2019, non contengono però apposite caselle al riguardo, sicché restava il dubbio di come questa comunicazione potesse effettuarsi.
Il punto 8 del provvedimento, riscritto rispetto alla versione in consultazione, indica che, per gli esercizi fino al 2018 (modello Redditi 2019), chi ha già determinato autonomamente il reddito (utilizzo indiretto dei beni immateriali) comunica l’avvenuta predisposizione della documentazione anti-sanzioni con Pec o con raccomandata A/R al competente ufficio dell’Agenzia, prima della formale conoscenza dell’avvio di ogni attività di controllo sul regime del patent box. Non è dunque necessario ripresentare alcuna dichiarazione dei redditi.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 658445/2019