Sì alla cessione prima di aprire la partita Iva
Nel 2019 controllare una Srl che svolge un’attività riconducibile a quella svolta nel forfait precluce l’accesso al regime. È un elemento inibente che non esisteva in passato e sta creando diversi problemi.
Il tema della dismissione della quota è stato affrontato a Telefisco (si veda l’articlo a fianco). Resta però aperta una questione non trattata dall’Agenzia. Cosa accade se la partecipazione in Srl è detenuta nello stesso periodo d’imposta in cui si apre la partita Iva come soggetto forfettario, ma la quota viene ceduta (o la società termina la liquidazione) prima dell’assunzione di partita Iva? È il caso, ad esempio, di chi ha il 100% di una Srl la cui attività è cessata, con cancellazione al Registro imprese il 20 febbraio 2019, e la partita Iva viene aperta il 10 marzo.
Si ritiene che non osti alcunché alla applicazione del regime forfettario, visto che non c’è alcuna contemporaneità tra detenzione della quota ed esercizio dell’attività in regime forfettario. Nel passato questa fattispecie aveva dato luogo a risposte negative (risoluzione 146/E/2009), che però sono state superate con la circolare 10/E/2016. Pur notando la differenza tra la partecipazione in una Srl ordinaria rispetto a quella in un ente trasparente, resta il fatto che in casi come quello dell’esmpio non si ha alcun esercizio contemporaneo di attività: quindi, anche limitandosi al dato letterale, non si vedono ostacoli al forfait.