Controlli e liti

Sì al contraddittorio nelle verifiche a tavolino

di Marcello Maria De Vito

Il diritto al contraddittorio deve essere riconosciuto non solo nei casi in cui non è previsto dalla legge, ma anche quando la legge lo esclude, dovendo il giudice, in questa ipotesi, disapplicare la norma contrastante con il diritto comunitario. Quindi, il diritto al contraddittorio si applica anche per le verifiche “a tavolino” e questa interpretazione è conforme ai principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza 132/15.

Sono questi i principi statuiti dalla Ctr Emilia Romagna con la sentenza 1932/14/ 2017 (presidente Cocchi, relatore Labanti).

La controversia
L’agenzia delle Entrate ha notificato a una Snc un accertamento, in conseguenza della scarsa redditività e delle risultanze degli studi di settore. La società ha impugnato l’atto, ma la Ctp ha rigettato il ricorso.

La Snc propone appello dolendosi, fra l’altro, del mancato contraddittorio preventivo e, quindi, della mancanza dell’effetto presuntivo grave, preciso e concordante dello studio di settore.

L’Agenzia si difende affermando di aver inviato, prima dell’accertamento, un questionario con il quale chiedeva documentazione ed eventuali giustificazioni difensive. Secondo il Fisco, dato che i contribuenti hanno prodotto sia la documentazione, sia una relazione giustificativa, nessuna obiezione può esser mossa.

La decisione
La Ctr afferma che è principio fondamentale dell’ordinamento la regola per cui il destinatario di un atto produttivo di effetti sfavorevoli deve avere il diritto di manifestare le proprie ragioni, prima dell’emissione dell’atto. La Ctr sottolinea che con il contraddittorio si dà attuazione al diritto di difesa tutelato dall’articolo 24 della Costituzione, ai principi di imparzialità e buon andamento della Pa (articolo 97 della Costituzione) nonché all’articolo 10 dello Statuto del contribuente. Pertanto, può essere emesso un atto equo e legittimo solo all’esito di un’accurata istruttoria fondata sia sugli elementi acquisiti dall’ufficio, sia su quelli forniti dal contribuente.

L’interpretazione è sancita dalla Corte di giustizia Ue, nonché, con riferimento agli accertamenti standardizzati, dalla Cassazione. Quindi, afferma la Ctr, il contraddittorio preventivo si deve applicare non solo nei casi in cui non sia previsto dalla legge, ma anche in quelli in cui la legge stessa lo esclude espressamente. In tal caso, il giudice deve disapplicare la legge contrastante con il diritto comunitario, dato che la potestà legislativa è condizionata al rispetto degli obblighi internazionali ex articolo 117 della Costituzione.

Dunque il contraddittorio è obbligatorio anche per le verifiche “a tavolino” e va esercitato effettivamente. A tal fine, non è sufficiente il semplice invio di questionari o o di processi verbali di constatazione, che sono atti dell’istruttoria e non del contraddittorio. Solo in esito a quest’ultimo l’Agenzia può emettere un accertamento tenendo conto di tutti gli elementi del caso. Questa interpretazione, conclude la Ctr, è costituzionalmente orientata, poiché la Consulta nella motivazione della sentenza 132/15, ha sancito che il contraddittorio costituisce principio fondamentale immanente nell’ordinamento, anche in difetto di espressa previsione normativa, a pena di nullità dell’atto finale del procedimento. Quindi, conclude la Ctr, senza alcuna differenza tra tributi armonizzati e tributi non armonizzati.

Ctr Emilia Romagna sentenza 1932/14/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©