Sì al criterio delle registrazioni ai fini Iva
Alle imprese minori che ai fini Iva applicano il
Soggetti esonerati
Le imprese minori che esercitano le attività per cui l’Iva si applica col metodo monofase sono esonerate dagli obblighi di fatturazione e da tutti gli altri adempimenti ai fini Iva. Sono i tabaccai e i rivenditori di giornali e prodotti editoriali, schede telefoniche e documenti di viaggio. Essi, non essendo obbligati a tenere la contabilità Iva, devono registrare incassi e pagamenti negli appositi registri previsti dal comma 2 del citato articolo 18. La circolare n. 11 ricorda che prima delle modifiche introdotte con la legge di bilancio 2017, tali soggetti potevano registrare in un solo registro il totale delle entrate ed uscite nella prima e nella seconda metà del mese. Possono ancora fruire di tale semplificazione che evita l’annotazione analitica di tutte le operazioni. Se escludiamo i rivenditori di giornali, gli altri che effettuano queste operazioni tengono la contabilità Iva per le altre attività svolte; in tali casi anche le operazioni attive fuori campo Iva si possono registrare nella contabilità Iva eliminandocosì il registro di incassi e pagamenti.
Aggi
Quanto agli aggi e compensi per i soggetti che cedono generi di monopolio, valori postali e bollati, marche o per quelli che gestiscono il lotto o gli incassi di bollo auto e tasse di concessione governativa, si continuano ad applicare le disposizioni del decreto 8 febbraio 2011.
Nella fattispecie, gli aggi e compensi possono essere rilevati contabilmente in un’unica registrazione riassuntiva di tutte le operazioni effettuate nell’anno, distinte per tipologia di operazione o per fornitore telematico. Tale registrazione va fatta entro il 31 gennaio dell’anno successivo ma nel rispetto del criterio di cassa e le operazioni costituiscono ricavo del periodo d’imposta precedente. Non essendoci un registro ad hoc, anche in questo caso si può usare la contabilità Iva.
Settore agricolo
Gli agricoltori esonerati dalla contabilità Iva, qualora ai fini delle imposte dirette debbano dichiarare il reddito d’impresa (come nell’allevamento di animali senza terra) determinano il reddito per cassa sulla base dei documenti contabili.
Le attività considerate agricole civilisticamente ma non rientranti nel reddito agrario, che fruiscono di regimi forfetari ex articoli 56 comma 5 e 56-bis del Tuir, anche nel regime per cassa, assumono i ricavi col loro criterio naturale, principalmente sulle registrazioni Iva (si veda Il Sole 24 Ore del 15 aprile). Unica eccezione l’agriturismo: l’articolo 5 della legge 413/1991 prevede, per il calcolo forfetario del reddito, di applicare il coefficiente del 25% ai ricavi. Quindi col criterio di cassa i componenti positivi si assumono nelle imposte dirette in base all’incasso per imprese agrituristiche con ricavi non oltre 400.000 euro.
Agenzia delle Entrate, circolare 11/E/2017