Controlli e liti

Sì al cumulo giuridico per gli invii tardivi

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di Antonino Porracciolo

Dev’essere applicato il cumulo giuridico delle sanzioni in caso di trasmissione in ritardo, da parte dell'intermediario, delle dichiarazioni fiscali dei contribuenti. È questa la conclusione a cui è giunta la Ctp Milano (presidente Fugacci, relatore Chiametti) nella sentenza 3084/3/2018 dello scorso 3 luglio.

La vicenda

La controversia scaturisce dall'impugnazione dell'atto con cui l'agenzia delle Entrate aveva irrogato a un intermediario la sanzione di 5.676 euro per aver inviato dieci dichiarazioni dei redditi oltre il termine di legge, punendo autonomamente ogni singola trasmissione tardiva e poi sommando i relativi importi secondo il principio del cumulo materiale.

Secondo il ricorrente, la sanzione doveva invece essere determinata secondo la regola del cumulo giuridico prevista dall'articolo 12 del Dlgs 472/1997 (intitolato «Concorso di violazioni e continuazione»); norma che dispone l'aumento, da un quarto al doppio, dell'importo previsto per la violazione più grave quando, con una sola azione od omissione, si violano diverse disposizioni (anche se relative a tributi diversi) oppure si commettono, «anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione».

I precedenti della Cassazione

Nell'accogliere il ricorso, la Ctp richiama la sentenza 11741/2015 della Cassazione, che ha ammesso il cumulo giuridico in un'ipotesi in cui un consulente del lavoro aveva trasmesso tardivamente 17 dichiarazioni fiscali; in quel caso, infatti, il giudice di legittimità aveva sostenuto che nel termine «anche», contenuto nell'articolo 12, «appare implicita l'affermazione secondo cui è irrilevante stabilire se le “diverse violazioni della medesima disposizione” siano frutto di un'unica omissione».

Inoltre – aggiungeva la Corte suprema –, anche l'intermediario, e non solo il contribuente, può commettere violazioni formali: ciò nelle ipotesi in cui la condotta del professionista «arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione».

Si era trattato di un mutamento di giurisprudenza, giacché con la sentenza 23123/2013 la stessa Corte aveva invece escluso la possibilità di applicare la continuazione in caso di omessa presentazione, nei termini stabiliti dalla legge, di diverse dichiarazioni fiscali.

La decisione

La più recente impostazione, prosegue la Commissione tributaria di Milano, è stata confermata dai giudici di legittimità nella sentenza 2597/2016, in una vicenda in cui un professionista aveva trasmesso tardivamente 37 dichiarazioni dei redditi.

Anche in quella pronuncia, infatti, si era riconosciuta la possibilità del ricorso al cumulo giuridico previsto dall'articolo 12, essendo stato accertato che la violazione, anche se reiterata, «era avvenuta in un unico contesto e dunque con una sola omissione».

Nel caso specifico, la Ctp ha rideterminato in 645 euro la sanzione complessiva da applicare al ricorrente, considerando l'importo di 516 euro per la violazione più grave e quindi effettuando l'aumento di un quarto (129 euro).

Ctp Milano 3084/3/2018

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