Sì alla dichiarazione integrativa per recuperare il bonus investimenti ambientali
Il contribuente che prudenzialmente non abbia fatto valere l’agevolazione per gli investimenti ambientali nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di corretta imputazione, per la possibile incompatibilità del Conto energia utilizzato, può presentare una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta successivo in cui è stato fornito il chiarimento ministeriale circa la compatibilità delle due misure. È quanto stabilito dalla Ctr Toscana con la sentenza 164/1/2019 ( clicca qui per consultarla ).
Una Spa aveva realizzato un impianto fotovoltaico nel 2010, ma, per prudenza, non aveva indicato la relativa agevolazione nella dichiarazione dei redditi di tale anno, in quanto al momento della presentazione non era ancora stato chiarito se fosse possibile cumulare la Tremonti Ambientale con il Conto energia, di cui la società aveva fruito. Dopo che nel 2012 era stato dato il chiarimento, la Spa aveva presentato una dichiarazione integrativa per lo stesso 2012, facendo valere, appunto, la detassazione che in realtà sarebbe spettata per il 2010, in quanto l’impianto fotovoltaico era stato realizzato in quell’anno, adducendo quale motivazione soltanto l’intervenuto chiarimento sulla cumulabilità delle agevolazioni.
Secondo il Fisco, la società non poteva traslare dal 2010 al 2012 la fruizione dell’agevolazione, e da qui il recupero a tassazione.
Invero, è ormai noto, il principio per cui è emendabile, in via generale, sino in sede processuale, qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione annuale resa dal contribuente, potendo essere contestata anche in sede di impugnazione della cartella di pagamento la debenza del tributo, in quanto frutto di un errore (Cassazione 10790/2016, 20119/2018, Sezioni Unite 13378/2016).
Tale principio, però, incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze, come nell’ipotesi del credito d’imposta per la ricerca scientifica, la cui normativa ne prevede l’indicazione, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso (Cassazione 30172/2017; cfr. Cassazione 20208/2015 sull’irretrattabilità delle omissioni dei crediti d’imposta nel quadro RU).
Nel caso di specie, secondo i giudici regionali, la disciplina relativa all’agevolazione per gli investimenti ambientali non prevede alcun termine decadenziale, a differenza di quella per la ricerca scientifica e, dunque, la società aveva legittimamente effettuato la scelta di volerne beneficiare successivamente all’interpretazione autentica sulla cumulabilità dei benefici fornita nel 2012, avvalendosi di una dichiarazione integrativa, appunto, per tale anno (si veda Ctp Como, sentenza 10/2/2016, per il recupero dell’agevolazione con integrative a catena).
Posto che l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 58/E/2016, ha ammesso in questi casi la possibilità di presentare l’integrativa a favore per l’anno di spettanza dell’agevolazione, tuttavia la sentenza in commento arriva a stabilire che l’integrativa è possibile addirittura per un periodo d’imposta successivo (2012) a quello in cui effettivamente spettava l’agevolazione (2010), di fatto rischiando di differirne arbitrariamente l’utilizzo.
Ctr Toscana, sentenza 164/1/2019