Sì alla doppia agevolazione prima casa per gli ex coniugi dopo la separazione
Al momento dell’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale in data successiva all’omologa della separazione coniugale, l’ex coniuge può fruire delle agevolazioni prima casa senza attendere la stipula dell’atto notarile di trasferimento alla moglie della propria quota parte dell’immobile acquistato nel periodo di coabitazione. Intanto l’accordo di separazione inserito nel verbale di udienza è assimilabile all’atto pubblico e diventa titolo per la trascrizione. Poi la clausola con cui i coniugi, nel verbale di separazione consensuale, si riconoscono reciprocamente la proprietà esclusiva di singoli beni mobili o immobili soddisfa l’esigenza della forma scritta e rende non immediatamente necessario l’atto notarile. Queste le conclusioni della sentenza 5034/13/2016 della Ctr Lazio (presidente Pannullo, relatore Tozzi).
Il caso
Un contribuente in data 23 novembre 2009, dopo avere assegnato alla moglie la propria quota del 50% dell’immobile acquistato durante il periodo di coabitazione, ottiene l’omologa della separazione coniugale e in data 1° dicembre 2009 acquista così un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale richiedendo le agevolazioni “prima casa”
L’Amministrazione però gliele revoca ricuperandogli le maggiori imposte di registro e ipo-catastali perché gli accordi di separazione non sono sufficienti per il perfezionamento del passaggio di proprietà alla moglie del cinquanta per cento dell’immobile acquistato nel periodo di coabitazione.
Il contenzioso
L’uomo si oppone in Ctp. Gli accordi di separazione, recepiti in base a sentenza di omologa, bastano per conferire rilevanza all’assegnazione senza necessità dell’atto pubblico.
L’Amministrazione, nella propria costituzione, ribadisce la fondatezza del ricupero. Per il passaggio di proprietà alla moglie della quota del 50% dell’immobile vale la data del rogito, che è poi avvenuto il 21 aprile 2010 e dunque, al momento dell’acquisto della nuova abitazione, il 1° dicembre 2009, il contribuente risultava ancora titolare dell’immobile e non poteva così godere delle agevolazioni «prima casa».
La sentenza
La Ctp sposa la tesi del contribuente. L’amministrazione non demorde e ricorre, senza esito, in appello. Secondo la Ctr, infatti, alla data di acquisto del nuovo immobile destinato ad abitazione principale il contribuente non era titolare di alcun diritto reale immobiliare e poteva così legittimamente godere dell’agevolazione fiscale prima casa in quanto:
a) L’accordo di separazione inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice a norma dell’articolo 126 del Codice di procedura civile, è assimilabile all’atto pubblico e costituisce altresì titolo per la trascrizione immobiliare;
b) La clausola con cui i coniugi, nel verbale di separazione, si riconoscono reciprocamente la proprietà esclusiva di singoli beni mobili o immobili soddisfa l’esigenza della forma scritta e rende non immediatamente necessario l’atto notarile.