Adempimenti

Si indica anche l’importo sotto i 25,82 euro

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di Michele Brusaterra

All’interno della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva l’imposta a debito va sempre indicata, anche se non versata per scelta del contribuente o perché non raggiunge la soglia minima.

Attraverso una serie di Faq, l’agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti con riferimento al nuovo adempimento in vigore dal 2017 e che riguarda la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, il cui modello, e relative istruzioni, è stato approvato con provvedimento del 27 marzo 2017.

Per quanto concerne l’Iva a debito eventualmente non versata e che il contribuente, volendo, può ravvedere successivamente, viene fatto notare che all’interno del modello non trovano spazio informazioni relative al versamento dell’imposta, eccezion fatta per quella relativa alla prima cessione interna di autoveicoli, in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario, che va indicata nel rigo VP10 del modello in commento.

Il quadro VP, infatti, chiude con il rigo VP14 all’interno del quale, nelle rispettive colonne, va indicata l’Iva da versare o il credito del periodo oggetto di comunicazione, senza alcun riferimento, quindi, all’eventuale versamento dell’imposta, lasciando libero così il contribuente nell’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso.

Nel caso in cui, poi, il debito Iva del periodo a cui si riferisce la comunicazione, risulti essere inferiore a 25,82 euro e, quindi, non scatti l’obbligo di versamento, tale debito va comunque indicato all’interno del rigo VP14 della comunicazione, nella colonna «Iva da versare», e riportato, in ossequio a quanto disposto dal Dpr 100/1998, che dispone in merito alle liquidazioni mensili, e dal Dpr 542 /1999, che dispone, invece, in merito alle liquidazioni trimestrali, nel rigo VP7, denominato per l’appunto «debito periodo precedente non superiore 25,82 euro», della comunicazione successiva, di modo da farlo concorrere al debito del nuovo periodo di liquidazione.

Per i fornitori che applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti, il cosiddetto split payment, l’imponibile di tali operazioni va indicato nel rigo VP2, «Totali delle operazioni attive (al netto dell’Iva)», senza indicare, naturalmente, la relativa imposta al cui versamento, nei confronti dell’Erario, è tenuto direttamente il cliente, pubblica amministrazione.

Quest’ultimo soggetto, invece, deve riportare quale Iva a debito nel rigo VP4 della comunicazione anche l’Iva di cui si rende debitore proprio per effetto dello split payment, ma solo con riferimento, come chiarito sempre dall’Agenzia, alle operazioni che riguardano la sfera commerciale della pubblica amministrazione stessa.

In presenza, infatti, di operazioni in regime di split payment che riguardano la sfera istituzionale del soggetto in questione, l’imposta non va inclusa nella dichiarazione, ancorché la pubblica amministrazione, titolare di partita Iva, sia comunque tenuta al suo versamento.

Infine, viene anche chiarito che la comunicazione non va inviata in assenza di operazioni attive e passive e in assenza, altresì, di crediti di periodi precedenti da riportare, e che è sempre possibile rettificare una comunicazione relativa alla liquidazione Iva di un periodo dell’anno, inviandone un’altra per lo stesso periodo di riferimento. In questo caso è tenuta valida l’ultima comunicazione spedita a livello cronologico.

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