Sì agli interessi sul rimborso Iva sospeso
La sospensione del rimborso Iva in presenza di contestazioni non definitive, adottata dall'ufficio ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs 472/97, fa maturare gli interessi. Ne consegue, dunque, che una volta che siano state rimosse le ragioni della sospensione, il credito deve essere soddisfatto unitamente agli interessi di natura compensativa che sono maturati da quando il credito è sorto fino al suo rimborso.
Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctr di Milano, sezione n. 1, con la sentenza 1573/01/2018 .
L'articolo 23 del Dlgs 472/97 stabilisce che se il contribuente vanta un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso nel caso in cui sia stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o un provvedimento con cui siano stati accertati maggiori tributi, anche se non definitivi. Tuttavia, una volta che il rimborso venga liquidato, né la norma, né l'amministrazione finanziaria prevedono la spettanza di interessi.
Questione, quest'ultima, posta all'esame dei giudici lombardi. La pronuncia in commento, infatti, trae origine dal diniego di un rimborso Iva e dei relativi interessi maturati e maturandi spettante ad un istituto bancario, ma sospeso dall'agenzia delle Entrate, dapprima per la sussistenza di un procedimento penale, poi per carichi pendenti e infine per un ritardo nella prestazione della garanzia fideiussoria. Impugnato il diniego, a fronte della presentazione (ritenuta tempestiva) della fideiussione, la Ctp di Milano accoglieva il ricorso e statuiva la spettanza del rimborso, unitamente agli interessi da sospensione.
Tuttavia, pur liquidando il rimborso Iva, l'agenzia appellava la sentenza dinanzi alla Ctr per chiederne, peraltro, la nullità in merito alla spettanza degli interessi dal momento che la sospensione del rimborso non era imputabile, ad avviso dell'Ufficio accertatore, ad alcun errore o ritardo dell'amministrazione finanziaria, ma ad una legittima causa di sospensione sancita dalla legge.
Nel respingere l'appello i giudici lombardi hanno innanzitutto precisato che, sebbene la sospensione del rimborso rappresenti l'esercizio di un'azione cautelare contemplata dall'ordinamento al fine di evitare un pregiudizio all'Erario, una volta rimosse le ragioni sottostanti, il credito va rimborsato con tutti gli interessi di natura compensativa calcolati da quando è sorto il credito, compresi anche quelli maturati nel periodo di sospensione.
Inoltre, richiamando precedenti pronunce sul punto sia della Corte di giustizia europea (sentenza n. 431/12 del 24 ottobre 2013) che della Corte Suprema, il Collegio ha statuito che il principio di neutralità del sistema fiscale dell'Iva richiede che la perdita finanziaria generata dal ritardo nel rimborso e, dunque, dalla indisponibilità delle somme di denaro sia compensata dal pagamento di interessi, anche qualora non sia imputabile all’amministrazione alcuna responsabilità per il ritardo nel riconoscimento del rimborso.
Ctr Lombardia, sentenza 1573/01/2018